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01/01/2018 06:00:00

Alcamo, l'ex consigliere Antonio Fundarò e i 380 mila euro da restituire al Miur

Antonio Fundarò, 49 anni, ex consigliere comunale di Alcamo di Sicilia democratica, insegnante e giornalista, rischia di dover restituire 385.332 euro al ministero dell'Istruzione per incarichi e consulenze esterne durante l'anno scolastico.  È quanto ha stabilito la sentenza della sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti che ha annullato il pronunciamento dei giudici contabili di primo grado che avevano dichiarato illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata a Fundarò nel 2015 dall’Ufficio scolastico regionale per aver svolto degli incarichi extraistituzionali senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

 Fundarò è stato coinvolto in un altro procedimento penale in cui era accusato di aver presentato un falso attestato di invalidità per accedere alle graduatorie per l'insegnamento, per questo nel 2013 è stato condannato a 8 mesi e 20 giorni, pena sospesa. Sentenza poi confermata in appello, nel 2015. 

Ritornando alla sentenza della Corte de Conti: i  fatti risalgono tra il 2007 e il 2011, Fundarò era insegnante di ruolo presso la scuola “Leonardo da Vinci” di Chiavenna, in provincia di Sondrio. In questo periodo, secondo la procura di Trapani che ne aveva chiesto il rinvio a giudizio per truffa e false attestazioni grazie ad un dossier della guardia di finanza, il docente aveva ottenuto decine di incarichi, tra i quali quelli di portavoce dell'ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala e segretario particolare del deputato regionale del PD Baldo Gucciardi.

Questo l'elenco degli incarichi ottenuti da Fundarò: docente al progetto Pon presso la scuola Mazzini di Marsala (febbraio/aprile 2010, esperto per il progetto presso il circolo didattico San Giovanni Bosco di Alcamo (aprile/giugno 2010). Incarichi assunti presso il Comune di Alcamo, dove prima dell’elezione a consigliere è stato stretto collaboratore del sindaco Giacomo Scala: esperto del sindaco dal gennaio 2007 all’aprile 2007 (oltre 10 mila euro di compenso); ancora,  l’incarico di comunicazione pubblica e istituzionale (da luglio 2008 al dicembre 2008, compenso 8600 euro).

Ed ancora:  progetto Pon presso la scuola Pascoli di Castellammare del Golfo e presso il liceo scientifico Ballatore di Mazara. Altri incarichi: partecipazione a progetto presso il Parco delle Madonie (giugno / settembre 2009), consulenza e addetto stampa dell’associazione Terre di Occidente di Alcamo (febbraio 2009), partecipazione a progetti presso l’istituto Contino di Cattlica Eraclea da febbraio a maggio 2010 e da febbraio a giugno 2011), progetti Pon istituto Calvino di Trapani, marzo/maggio 2009, novembre 2010/aprile 2011, marzo/maggio 2011, docente presso Università di Palermo presso laboratorio di scrittura (settembre 2008; febbraio 2010/febbraio 2011, febbraio 2011/febbraio 2012), periodi durante i quali oltre che giustificare a Chiavenna l’assenza per assistenza ai genitori, ha prodotto per alcuni periodi certificazioni di malattia, partecipazione a progetti Pon presso il primo circolo di Sciacca (febbraio/maggio 2011, 1800 euro di compenso, in questo caso dichiarava di essere dipendente pubblico ma in aspettativa, a scuola invece risultava assente per assistenza ai genitori ). Infine dal giugno al dicembre 2008 ha svolto consulenza del progetto “wide wine devolopment Alcamo doc” presso la società Ada Comunicazione di Trapani.

Nel 2016 la Corte dei Conti, accogliendo il ricorso presentato dalla difesa di Fundarò, aveva annullato il provvedimento dell'Ufficio scolastico senza escludere si legge nel dispositivo "l’accertamento della sussistenza o meno degli elementi strutturali dell’illecito in un processo di responsabilità amministrativa ritualmente introdotto per iniziativa del pubblico ministero" e aveva inviato la segnalazione della notizia di danno erariale alla procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia.

Per la Sezione d'appello la sentenza va annullata «perché non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti». Secondo il collegio giudicante, infatti, «il direttore scolastico regionale aveva pieno diritto di esigere, in via amministrativa attraverso un'ordinanza ingiunzione, il credito dell’amministrazione scolastica, senza che ciò potesse avere effetto preclusivo dell’autonoma azione di responsabilità che in aggiunta poteva (ma ciò non è stato fatto) essere proposta dal pm contabile davanti la Corte dei Conti, con l’unica limitazione che nel frattempo fosse intervenuta l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria della Pubblica amministrazione».

«Ovviamente – si legge ancora nelle motivazioni - il Fundarò aveva, a sua volta, l’altrettanto pieno diritto di contestare detta ordinanza ingiunzione, ma avrebbe dovuto farlo davanti al giudice competente, che non è la Corte dei conti ma il giudice ordinario».