Premesso
che la legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici;
che l'art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito "a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
che il successivo comma 5 dello stesso art.32, modificato dall'art 2 comma 5 della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, precisa che "a decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale";
che il D.Lgs 267/2000, art. 124 stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive solo dopo la loro pubblicazione;
Considerato
che l'Albo Pretorio online, consultabile comodamente da qualsiasi postazione, è un importante strumento che permette al cittadino di controllare l'operato della Pubblica Amministrazione, garantendo maggiore trasparenza;
che la mancata attivazione dell'Albo Pretorio online determina l'invalidità e l'esecutività degli atti amministrativi prodotti dall'Ente con tutti i consequenziali danni per il Comune e per i cittadini (pubblicazione atti di matrimonio);
Tutto ciò premesso e considerato,
la 10a Commissione Consiliare "Trasparenza, Accesso Agli Atti Amministrativi"
INTERROGA
Il Sindaco per sapere:
quali sono state le cause ostative alla mancata attivazione, entro i tempi previsti dalla legge, dell'Albo Pretorio online e quali provvedimenti urgenti intende intraprendere al fine di avviare tale procedura di pubblicizzazione degli atti.
Il Presidente della 10^ Commissione
(dott. Agostino Licari)