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10/08/2020 07:00:00

Superbonus casa, dal 15 ottobre la cessione del credito. Anche per chi non paga Irpef

 La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere utilizzata dal prossimo 15 ottobre. E' quanto previsto nel modello di comunicazione approvato col provvedimentodel Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. La comunicazione per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione potrà quindi essere inviata all'Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato esclusivamente in via telematica.

Al Superbonus del 110% possono accedere dunque anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L'incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione, specifica l'Agenzia, anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato. Per quanto riguarda le partite Iva e i condomini, via libera anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dalle assemblee condominiali. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, allora il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all'attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera "privata" della vita dei contribuenti. La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Superbonus e cessione del credito per tutti, anche per chi non paga Irpef e non potrebbe usufruire della detrazione come ad esempio i contribuenti forfettari o chi paga solo la cedolare secca e maxi agevolazione estesa anche a familiari e conviventi. Chiarimenti sui tempi per avere la detrazione massima in caso di lavori trainati. Con la firma da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, del provvedimento di attuazione delle norme del decreto Rilancio tutto è pronto per l'avvio dei lavori. Importanti chiarimenti, poi, nella circolare 24 delle Entrate, mentre la cessione del credito - si spiega - potrà avvenire a partire dal 15 ottobre.

La prima novità, in realtà, è una doccia fredda per i proprietari unici di edifici con più unità immobiliari. Il Superbonus, chiarisce infatti la circolare, non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari diverse di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà. Quindi il proprietario unico della palazzina con quattro appartamenti non può calcolare la spesa in base al numero di questi, ma solo come unica palazzina. In ogni caso, come ribadito, la detrazione spetta solo per i lavori sull'intero edificio, quindi a prescindere dalla grandezza dell'appartamento, per la detrazione vale solo la coibentazione fatta sulle mura esterne e non quella sulle mura interne, tranne il caso di immobile vincolato.

Quanto ai titolari di partita Iva, il Superbonus è ammesso per la casa di abitazione, non per gli immobili strumentali i appartenenti all’impresa, a meno che non siano all'interno di un condominio, purché sia a prevalente destinazione abitativa. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, infatti, le relative spese possono essere considerate soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella suainterezza. Quando la superficie complessiva degli appartamenti è superiore al 50 per cento, l'Agenzia riconosce la detrazione anche per i titolari di partiva Iva che possiedono solo immobili strumentali. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche a chi possiede sole pertinenze (come ad esempio box o cantine).