Come si ricorderà, con la delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 21 maggio 2009, era stata disposta la modifica immediata - con effetto dal 30° giorno della pubblicazione della delibera - dell'art. 61, 1° comma, dello statuto comunale nei seguenti termini : "la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di tre (3) Assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vice Sindaco".
Il T.A.R. di Palermo ha ritenuto che il ricorso della Giunta fosse supportato da sufficiente “fumus boni iuris” in relazione all’individuazione della decorrenza della modifica statutaria, con violazione del principio del tempus regit actum, ritenendo, inoltre, la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente in ordine alla possibile interruzione di continuità dell’attività amministrativa e politica della Giunta Comunale.
L’ordinanza dispone pertanto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui si prevede che la modifica statutaria riguardante la riduzione del numero degli Assessori abbia decorrenza immediata anziché dal momento del rinnovo delle cariche elettive.
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qui l'ordinanza del TAR