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06/12/2011 05:53:57

Sbarramento, doppio voto, sfiducia: ecco cosa cambia per le prossime elezioni amministrative

Il nostro attuale primo cittadino nel Maggio 2007 fu eletto al ballottaggio contro lo sfidante Leo Giacalone, ma al primo turno contò su un grande effetto di trascinamento delle liste che lo appoggiavano. Insomma, aveva candidati al consiglio comunale abbastanza forti, che fecero confluire su di lui automaticamente i voti di preferenza dei loro elettori. La legge infatti prevedeva che se si votava un consigliere comunale che appoggiava un determinato Sindaco, il voto andava anche a quest'ultimo, salvo espresso voto disgiunto del lettore. Oggi non è più così. La nuova legge regionale che regola il voto alle elezioni amministrative stabilisce che il voto per il Sindaco è separato da quello per il consiglio comunale. La scheda sarà sempre unica. Ma se votate il vostro consigliere comunale e non votate anche il Sindaco, beh, il voto si perde. E sono cavoli amari. Perchè sarà eletto Sindaco solo chi sarà stato effettivamente votato, non chi ha avrà avuto più galoppini pronti a correre per lui. E quindi per i candidati bisogna sfoderare molta più personalità, perchè si tratta di una campagna elettorale parallela e diversa da quella per i consiglieri comunali.

La legge regionale è la n. 6 del 2011.  Stabilisce le modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali. Riguardo alla scheda per la votazione, per il sindaco - lo ripetiamo - si voterà su un'unica scheda, dove c'è anche il contrassegno della lista collegata. Se l'elettore vota solo per il consiglio, non si estende al candidato a sindaco, se vota solo il candidato a sindaco, non si estende alla lista collegata. E' previsto il voto disgiunto, cioè si può votare un candidato a sindaco, pur non collegato alla lista prescelta. Lo stesso vale per le elezioni provinciali.

La legge contiene tanti altri cambiamenti. Per i comuni tra diecimila e quindicimila abitanti, come Petrosino , per intenderci, le prossime elezioni, non quelle della prossima primavera, si voterà con il turno unico. Sarà eletto dunque il candidato a sindaco che otterrà più voti. Il ballottaggio è previsto solo in caso di parità, un evento raro, tra i candidati che hanno ottenuto più voti. Se c'è ancora parità, sarà proclamato eletto il più anziano.

La giunta che entra in carica dopo le elezioni può essere composta per la metà, ma non oltre, da consiglieri. Per evitare condizionamenti di parentela, “Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”.
La possibilità per il consiglio comunale di votare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco è esclusa per i primi due anni dall’inizio del mandato e per gli ultimi sei mesi dalla scadenza dello stesso.

Riguardo alla revoca del presidente del consiglio comunale, può essere presentata la mozione di sfiducia, votata per appello nominale e approvata dai due terzi dei componenti.

Altro spunto importante riguarda la compatibilità fra la carica di consigliere comunale e quella di assessore.

In un'ottica di parità uomo - donna, nelle liste elettorali non ci possono essere più di tre quarti di candidati uomini (o donne) e anche nelle Giunte deve essere presente almeno una donna.

Questa riforma va ad aggiungersi all'altra, del 2008,che introduce lo sbarramento del 5 per cento; interviene sulla composizione delle giunte e sullo "status" degli amministratori locali.

In Sicilia viene quindi esteso lo sbarramento del 5%, già in vigore per le elezioni regionali, ai comuni con più di 10 mila abitanti e alle province. Oltre allo sbarramento, il testo dispone che il numero di assessori non può superare un quinto dei componenti del consiglio. In una città come Marsala, che ha attualmente 30 consiglieri comunali e 8 assessori, i componenti dell'esecutivo non potranno essere più di 6. E i consiglieri saranno 24, perchè c'è anche un taglio del 30% sugli organi elettivi.

Ancora, "in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco".