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08/11/2012 13:37:38

Diffamazione, nuovo testo base. Eliminazione del carcere

Il testo, che nella parte relativa alle rettifiche integra e modifica la legge sulla stampa del 1948, distribuito dal relatore Filippo Berselli sara' votato domani nella seduta convocata alle 14.

E' previsto che l'autore dell'offesa, se il direttore responsabile del quotidiano non pubblica la rettifica, puo' rivolgersi al giudice (non piu' al pretore) perche' sia ordinata la pubblicazione, proprio come puo' fare l'autore della richiesta di rettifica. Questo vale anche per le relative edizioni telematiche del giornale quotidiano o periodico sul quale il direttore non abbia pubblicato la dichiarazione o rettifica. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo e' punita con sanzione amministrativa da 8000 a 16.000 euro.

 Nel nuovo testo base sulla diffamazione a mezzo stampa scaturito dall'accordo tra Pd e Pdl al Senato e messo a punto dal relatore Filippo Berselli, e' previsto, nell'ambito della parziale riforma della legge sulla stampa del 1948, che la pena per tale reato, consistente anche nella attribuzione di un fatto determinato, si applica (invece del carcere finora previsto) la multa da 5.000 a 50.000 euro, tenuto conto della gravita' della dell'offesa e della diffusione dello stampato. C'e' la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

La pena e' diminuita fino a due terzi se sia stata pubblicata la rettifica a richiesta dell'offeso nei termini previsti. E' diminuita, inoltre, per il solo autore, se abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica. La pena, viceversa, e' aumentata se il direttore o il responsabile della testata, compresa la sua edizione telematica, abbia omesso di pubblicare rettifiche o dichiarazioni della persona offesa. La sentenza di condanna viene trasmessa dal giudice all'ordine professionale (nel testo non si cita affatto la questione dell'interdizione professionale).

Quanto al codice penale, l'omesso controllo da parte del direttore responsabile e' punito a titolo di colpa, se il reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente il terzo, ma la diminuzione non si applica se l'autore e' ignoto o non identificabile. La pena e' aumentata se l'autore e' un giornalista professionista sospeso o radiato dall'Ordine.