Il Tribunale di Marsala ha accolto l’opposizione presentata da una consumatrice contro una società di cartolarizzazione che aveva intimato il pagamento di un debito da 29 mila euro derivante da rapporti bancari con Banca Monte dei Paschi di Siena.
Al centro della vicenda c’era la titolarità del credito. La società che aveva notificato il precetto sosteneva di essere legittimata a riscuotere la somma sulla base di un’operazione di cessione in blocco. La consumatrice, assistita dall’avvocato Gaspare Stabile, ha contestato invece la mancanza di prove sufficienti sul trasferimento del credito e sulla corretta ricostruzione dei vari passaggi.
La società creditrice aveva prodotto l’avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e una dichiarazione unilaterale rilasciata da MPS. Elementi che, secondo il giudice, non erano sufficienti a dimostrare l’effettivo trasferimento della specifica posizione debitoria quando il debitore contesta la titolarità del credito.
Il punto decisivo della sentenza riguarda la cosiddetta “catena delle cessioni”. Dagli atti è emerso che il credito era stato ceduto inizialmente da MPS a un’altra società nel 2010 e che sarebbe poi rientrato nella disponibilità della banca nel giugno 2023, prima di essere nuovamente ceduto alla società che ha intimato il pagamento nell’agosto dello stesso anno.
Per questi passaggi intermedi, però, non sono stati prodotti contratti o documenti idonei a dimostrare il trasferimento del credito.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che la mancanza di prova sull’intera sequenza delle cessioni rendesse privo di valore l’ultimo trasferimento. L’opposizione è stata accolta e il precetto è stato dichiarato inefficace: nulla è dovuto dalla consumatrice.
La decisione si inserisce nel solco della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sulle cessioni dei crediti in blocco. Le società di cartolarizzazione, secondo il principio ribadito dal giudice marsalese, devono dimostrare in modo documentale la provenienza e la titolarità del credito richiesto, non potendo basarsi soltanto su pubblicazioni generiche o dichiarazioni unilaterali.