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02/11/2017 19:37:00

Intercettazioni, il governo vara il decreto. Ecco cosa cambia

 “Finalmente dopo anni di discussione abbiamo una soluzione che a mio avviso è giusta ed equilibrata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato il decreto legislativo di riforma delle intercettazioni. “Noi non limitiamo l’uso delle intercettazioni ma contrastiamo l’abuso”, ha rimarcato.

“Sappiamo che questo strumento è fondamentale per le indagini e in nessuno modo vogliamo limitare la possibilità di disporrne per la magistratura”, ha spiegato, aggiungendo però che la riforma “disciplina un uso più stingente senza ledere il diritto di cronaca”.

“Questo lavoro è stato fatto da diversi governi e con diverse difficoltà nell’arco di 15 anni”, ha detto alludendo ai tentativi che nel tempo si sono susseguiti per riformare l’uso delle intercettazioni. “Essere arrivati a un punto di equilibrio è fatto rilevante, di cui è utile dare atto al ministro e la governo. Dopo anni di discussione abbiamo finalmente una soluzione che a mio avviso è giusta ed equilibrata”.

Il provvedimento sulle intercettazioni affronta un tema annoso, non restringe la facoltà dei magistrati di utilizzare le intercettazioni”, ha detto invece il ministro della Giustizia Andrea Orlando. “Abbiamo messo una serie di vincoli che non restringono la capacità di indagine ma riducono il rischio della fuga di notizie se non sono legate a fatti penalmente rilevanti”.

Il testo, ha aggiunto, “non interviene sulla libertà di stampa e il diritto di cronaca, interviene invece su un punto specifico, cioè la procedura attraverso la quale vengono selezionale le intercettazioni e la modalità con le quali queste vengono utilizzate come strumento di prova. C’è un primo vaglio – ha spiegato – che viene fatto dalla polizia giudiziaria sotto il controllo del magistrato che conduce le indagini, un vaglio che spinge a togliere ciò che non è penalmente rilevante dall’insieme delle intercettazioni che verranno poi utilizzate nel corso del procedimento; c’è un secondo passaggio in cui questo stesso lavoro è compiuto dal magistrato e poi c’è un meccanismo che può portare anche a un contraddittorio con la difesa per verificare se ciò che viene prodotto è rilevante penalmente; infine, l’ultima parola, qualora non ci sia un accordo, è rimessa a un giudice terzo. Per fare questo è previsto un archivio riservato in cui vanno a finire tutte le intercettazioni che non sono rilevanti dal punto di vista penale, ci sono una serie di previsioni puntuali che a mio avviso rafforzano il diritto della difesa, per esempio l’impossibilità di trascrivere intercettazioni tra il cliente e l’avvocato”.

LA SCHEDA

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo in materia di intercettazioni varato dal Consiglio dei Ministri “puntano a garantire la riservatezza delle comunicazioni rilevanti a fini di giustizia, escludendo, in tempi certi e prossimi alla conclusione delle indagini, il materiale documentale non rilevante, in modo da impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto di attività investigativa”, sottolineano al ministero della Giustizia.

Questi i “criteri direttivi” contenuti nello schema di decreto legislativo:

RIPRESE E REGISTRAZIONI FRAUDOLENTE – Il provvedimento, ricorda il sito del ministero della Giustizia, introduce nel codice penale il delitto di ”diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, che punisce chi, partecipando a incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga dolosamente il contenuto con microfoni o telecamere nascoste al fine di diffonderlo per recare danno alla reputazione della vittima. La punibilità è esclusa nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata in ambito processuale, come esercizio del diritto di difesa o nell’ambito del diritto di cronaca. Il reato è procedibile a querela dell’offeso, in coerenza con l’altro decreto legislativo di attuazione della legge 103/2017 che estende l’applicazione della procedibilità a querela per taluni reati.

CRITERI DI RISERVATEZZA – Il provvedimento interviene sul codice di procedura penale per dare attuazione ai criteri di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. Lo schema di decreto vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali sensibili, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è stata effettuata. Il pubblico ministero – a cui spetta di verificare l’irrilevanza delle comunicazioni intercettate o di chiederne la trascrizione con decreto motivato nel caso ne riconosca la rilevanza ai fini di prova – ha ora il compito di dettare le istruzioni e le direttive necessarie agli ufficiali di polizia giudiziaria per concretizzare l’obbligo di informare il pm sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza.

DEPOSITO DEGLI ATTI - Lo schema di decreto legislativo riscrive ex novo le norme del codice di procedura penale relative al deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materialeraccolto. Con il provvedimento il pubblico ministero diviene il garante della riservatezza della documentazione: a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale rrilevante e inutilizzabile, con facoltà di visione ed ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice. L’esclusione del diritto di copia riguarda soltanto i verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate e si spiega con la necessità di impedirne la diffusione; le registrazioni rimangono invece accessibili e possono essere trasposte su idoneo supporto per agevolare le ovvie esigenze dei difensori. Il provvedimento stabilisce inoltre le modalità di accesso all’archivio riservato e la sorveglianza sul suo funzionamento da parte del procuratore della Repubblica. La procedura individuata dal provvedimento prevede quindi due fasi temporalmente distinte: il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione), proprio al fine di garantire l’esercizio delle facoltà riconosciute ai difensori e di consentire il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero; in questa fase il pm è tenuto a elencare fin da subito le comunicazioni e conversazioni ritenute utili a fini di prova, in modo da permettere ai difensori di apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero; la successiva acquisizione delle comunicazioni e conversazioni rilevanti, a cui il giudice provvede su richiesta di pm e difensori e a seguito di contraddittorio fra le parti, nonché procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione; la documentazione non acquisita viene immediatamente restituita al pm per la sua conservazione nell’archivio riservato.

INTERCETTAZIONI MEDIANTE ”TROJAN” – Il decreto legislativo disciplina le intercettazioni mediante captatore informatico (il cosiddetto ”trojan”, un malware occultamente installato dall’autorità inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva), il cui utilizzo, ampiamente praticato, non era stato fino ad oggi regolamentato da norme. Il provvedimento prevede che l’uso del captatore informatico in dispositivi elettroniciportatili sia consentito, ai fini dell’intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per delitti di criminalità organizzata o terrorismo.Al di fuori di questo ambito, l’uso di tale mezzo in ambito domiciliare è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa. Inoltre, a causa dell’invasività dello strumento, la legge delega stabilisce espressamente che ”l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice”.In tal modo il giudice dovrà motivare, quando non si tratti di delitti di criminalità organizzata o terrorismo, sulle ragioni della modalità di intercettazione prescelta e indicare gli ambienti in cui la stessa debba avvenire, secondo un progetto investigativo che implica l’individuazione dei luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile controllato.

CONTENUTO DEI VERBALI DI INTERCETTAZIONE – Oltre all’indicazione dei nominativi dei soggetti appartenenti alla polizia giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione, lo schema di decreto attuativo prevede che nei verbali siano obbligatoriamente indicati i luoghi in cui avviene la captazione, al fine di rendere possibile il controllo fra la corrispondenza delle attività svolte con il contenuto del decreto di autorizzazione. Analogamente, devono essere espressamente menzionati nel verbale delle operazioni di intercettazione l’attivazione del captatore e le modalità di trasmissione dei dati raccolti.

INTERCETTAZIONI PER REATI DI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A. – Il provvedimento prevede che nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sia consentito l’accesso alle intercettazioni, nei casi già previsti dalla legge, sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini. Presupposti meno rigorosi, quindi, secondo il modello già sperimentato di contrasto alla criminalità organizzata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - Il decreto attuativo prevede un periodo di 180 giorni per consentire ai singoli uffici di operare le opportune indicazioni funzionali per dare attuazione alle norme relative alla nuova modalità di custodia del materiale intercettativo. Il procuratore della Repubblica, al quale viene affidata la direzione e la sorveglianza dell’archivio riservato, dovrà impartire entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito al suo interno.



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