VISTA l’autorizzazione n° 041/2009, rilasciata in data 03 Settembre 2009, dalla Capitaneria di Porto di TRAPANI;
VISTO l’autorizzazione protocollo n°58362 in data 27 Agosto 2009 rilasciata dalla Provincia Regionale di Trapani –10 Settore “Territorio, Ambiente, Parchi e Riserve”,;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’uso del bene pubblico nonché dettare norme per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e per prevenire incidenti a persone e/o cose;
R E N D E N O T O
Nei giorni 04, 05, 06, Settembre 2009 dalle ore 10:00 alle ore 19:00, nelle acque antistante il Circondario Marittimo di Marsala, sarà disputato il “Campionato Italiano di Kitesurf”.
Il campo di gara, come individuato nell’allegato stralcio della carta nautica n° 260 dell’Istituto idrografico della Marina militare, interessa lo specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate:
Punto Latitudine Longitudine
A 37° 53’ 15.12” N 12° 27’57. 30”E
B 37° 53’19.59” N 12° 28’3. 63” E
C 37° 53’ 24. 30”N 12° 27’58. 14”E
D 37° 53’19. 87”N 12° 27’51. 52”E
O R D I N A
Art. 1 - Interdizione del campo di gara
A decorrere dalle ore 09:00 e fino alle ore 20:00 dei giorni 04, 05, 06,Settembre 2009, le imbarcazioni ed i natanti di qualsiasi tipo, in navigazione ovvero in attività nella zona interessata, dovranno tenersi a distanza minima di sicurezza non inferiore a metri 200 dal limite esterno del campo di regata, cosi come individuato nello stralcio grafico costituente parte integrante della presente ordinanza ed evitare di intralciare lo svolgersi della manifestazione.
Nella suddetta area, pertanto è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione, ogni attività subacquea e qualsiasi altro genere di attività non espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima;
Art. 2
Prescrizioni per l’organizzazione
1. L’organizzatore della manifestazione dovrà inviare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, anche via fax o posta elettronica (marsala@guardiacostiera.it) una dichiarazione di conferma con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto all’orario di inizio previsto riportante i seguenti dati:
- Numero e identificativo delle unità partecipanti;
- Il nominativo ed il recapito attivo h24 del responsabile delle attività di appoggio di
appoggio e di assistenza in mare dei partecipanti.
2. L’organizzatore dovrà inviare alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Marsala una comunicazione di inizio dell’evento, via VHF (chiamata su canale 16 e comunicazione su canale di lavoro assegnato) o telefono (0923 – 951184/941030).
3. L’organizzatore dovrà assicurare la presenza di un congruo numero di imbarcazioni d’appoggio per l’assistenza e l’eventuale primo soccorso alle unità partecipanti con personale esperto ed adeguatamente qualificato per i suddetti compiti;
4. Tutte le imbarcazioni d’appoggio dovranno inalberare la bandiera “A” del codice internazionale dei segnali ed essere dotate degli apparati di radiocomunicazione previsti dalla normativa vigente, ed in ogni caso, di almeno un apparato VHF efficiente in grado di assicurare tutte le comunicazioni d’urgenza o di emergenza con le autorità Marittime interessate dalla manifestazione e con le stazioni radio costiere. Ogni situazione d’emergenza dovrà essere immediatamente comunicata all’autorità marittima competente;
5. Fermo restando gli obblighi di legge posti in capo, ai singoli comandanti delle unità partecipanti, l’organizzatore, dovrà preliminarmente verificare che le unità ammesse alla manifestazione sono regolarmente armate ed equipaggiate in possesso dei prescritti requisiti di sicurezza e delle previste dotazioni di salvataggio e sicurezza e che siano in ordine con i documenti e le carte di bordo;
6. L’organizzatore dovrà assicurare che lo svolgimento della manifestazione avvenga con condizioni meteo marine tali da garantire la piena sicurezza delle unità e degli equipaggi, sospendendo la regata qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, le condizioni meteo marine in atto o previste rendono ragionevolmente consigliabile tale decisione, anche sulla base della buona perizia marinaresca. In tale circostanza, tutti i mezzi devono fare rientro presso il porto, l’approdo o il riparo più vicino ed idoneo;
7. Analogamente, qualora mutamenti in atto o previsti delle condizioni meteo marine, dovessero pregiudicare la sicurezza di una o più unità d’appoggio o la loro operatività dovesse risultare limitata da avaria o altra causa di modo che il numero delle unità d’appoggio in grado di operare risulti insufficiente in relazione al numero delle unità partecipanti, l’organizzatore dovrà sospendere l’evento senza ritardo, disponendo l’immediato rientro di tutti i mezzi presso il porto di partenza o l’approdo più vicino ed idoneo ad assicurare il loro riparo.
Art. 3
Distanza di sicurezza
1 Tutte le unità in transito dovranno mantenersi costantemente a distanza di sicurezza delle unità partecipanti alla manifestazione e manovrare in modo da non far sorgere situazione di pericolo per la sicurezza della navigazione e non arrecare intralcio al sicuro svolgimento della manifestazione.
Art. 4
(disposizioni transitorie e finali)
1. le norme della presente ordinanza sono dirette dettate ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione e non esimono l’organizzatore della manifestazione dal munire di tutti i provvedimenti autorizzativi, pareri, nulla osta, etc. a vario titolo previsti dalle vigenti leggi e norme regolamentari ed applicabili alla fattispecie.
2. l’organizzatore, del pari, non è esentato dagli obblighi di comunicazione e di modifica eventualmente previsti dai regolamenti locali emanati dalle Autorità Marittime, quando in navigazione nelle acque di rispettiva giurisdizione.
3. è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
4. i trasgressori, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili per i danni cagionati a terzi per azioni o omissioni in violazione della presente ordinanza, saranno puniti,qualora il fatto non costituisca diversa specifica violazione, a norma degli articoli 1231 C.N., 1164 comma 1 C.N., 53 comma 3 del DLgs. 18 luglio 2005 n. 171, come pertinente.
5. la pubblicità della presente ordinanza sia assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio e pubblicazione sulla pagina “ordinanze” del sito internet istituzionale (http:// WWW.guardiacostiera.it/marsala).