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10/01/2014 13:15:00

Il Tar: "Legittimi i commissariamenti delle province siciliane"

  I commissariamenti delle Province siciliane in vista della nascita dei liberi consorzi dei comuni sono legittimi. Lo ha stabilito il Tar di Palermo, che con sentenza 17 depositata oggi ha rigettato il ricorso presentato dall'Unione delle province siciliane (Urps) contro il commissariamento della Provincia di Caltanissetta. L'Urps aveva chiamato in causa il presidente della Regione siciliana, l'assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e aveva chiesto l'annullamento del decreto del governatore del 24 aprile dello scorso anno. Ma secondo i giudici amministrativi la legge regionale 9 del 1986, quella che disciplina l'ente provincia e che il governo targato Rosario Crocetta ha deciso di modificare con l'abolizione dell'ente intermedio e la sua sostituzione con i liberi consorsi di comuni e che l'Urps contesta, presenta profili di incostituzionalità. Nella Regione siciliana, infatti, l'unica tipologia di ente territoriale di governo è rappresentata dai Comuni che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto possono liberamente consorziarsi per la gestione di servizi di area sovra comunale. Di più. Secondo la prima sezione del Tar della Sicilia "la connotazione della provincia - in Sicilia, del libero consorzio di comuni - come ente 'autonomo' (art. 114 Cost.) non implica per ciò stesso che comune e provincia debbano necessariamente essere regolati in maniera identica, anche per quanto attiene al meccanismo di elezione dei componenti degli organi dell'ente intermedio (tra regione e comune)".

"Né è dato rinvenire nella Carta fondamentale - spiegano ancora i magistrati nella sentenza - un principio cogente sulla indefettibilità del metodo diretto di elezione; consentendosi, in linea di principio, al legislatore - nel nostro caso, regionale - di scegliere tra il metodo diretto e quello indiretto, ovviamente fuori dai casi in cui, espressamente, la Costituzione prevede l'elezione diretta da parte del popolo (artt. 56 e 58 Cost.)". Allo stesso modo secondo il Tar non si può neppure sostenere "l'esistenza di una equazione elettività-democraticità ed elettività-autonomia" dal momento che "la nozione di democrazia non può essere ridotta al mero fenomeno elettivo diretto quasi che, una volta scelti i rappresentanti, ne sia stata assicurata la realizzazione". Inoltre "per quanto l'euforia istituzionale del passato abbia generato per l'ordinamento italiano ben quattro livelli di amministrazione in un Paese di dimensioni territoriali articolate, ma non certo imponenti rispetto a quello di altri Stati europei, non necessariamente da tale quadro deriva la soggezione alla regole dell'elezione diretta da parte dei cittadini per quanto concerne il livello intermedio''.