Stampa e potere, la citazione in giudizio di Baldarotta: interviene Assostampa Trapani
Interviene anche Assostampa Trapani per commentare la maxi richiesta di risarcimento danni portata avanti da Giancarlo Guerrera, direttore generale dell'Airgest, nei confronti del giornalista Nicola Baldarotta, direttore del free - press "Il Locale News".
La vicenda giudiziaria che vede contrapposti il collega Nicola Baldarotta, direttore responsabile de “Il Locale News” e l’ing. Giancarlo Guerrera, direttore generale di Airgest (la società a partecipazione pubblica e privata che gestisce l’aeroporto di Trapani) è per alcuni aspetti paradossale.
I fatti, venuti alla ribalta della cronaca locale nei giorni scorsi, si possono riassumere brevemente: l’8 novembre dello scorso anno sul giornale diretto da Baldarotta un collaboratore non giornalista, al quale è affidata la rubrica “L’avvocato del diavolo”, in una nota più sarcastica che critica, raccontava come il compenso del direttore dell’aeroporto fosse passato da 7 mila a 13 mila euro. Notizia diffusa da un sindacato e ripresa anche da altri giornali locali. Da qui la decisione dell’ingegnere Guerrera di citare in giudizio, con procedimento civile, il collega Baldarotta e l’estensore della nota critica, chiedendo un risarcimento di un milione di euro.
Appare chiaro come la richiesta dell’ingegnere Guerrera non miri ad ottenere giustizia (ammesso che abbia ragione) ma ad intimidire quanti esercitano il diritto di critica o di informazione. A tal proposito, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha affermato il principio per cui, nell’adottare una pronuncia di condanna nei confronti di chi esercita attività giornalistica, il giudice nazionale deve compiere un giudizio di proporzionalità tra il diritto esercitato e i suoi limiti applicando, quindi, la sanzione prescritta dall’ordinamento senza mai travalicare i limiti posti da detto bilanciamento, di guisa che la condanna al pagamento di una somma di denaro, tenuto conto della situazione finanziaria dell’autore dell’illecito, non costituisca strumento atto a “dissuaderlo dal continuare ad informare l’opinione pubblica su argomenti di interesse generale”, pena la violazione dell’art. 10 della Convenzione.
Siamo convinti che, in un territorio in cui i giornalisti lavorano senza alcuna tutela contrattuale e con compensi da fame, chiedere risarcimenti danni in sede civile, sia diventato uno strumento atto a dissuaderli dal continuare a informare l’opinione pubblica su argomenti di interesse generale.
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