Il Tribunale di Marsala ha emesso un’ordinanza importante in materia di Buoni Fruttiferi Postali, destinata a fare giurisprudenza sul tema della tassazione dei rendimenti.
Il caso riguardava due risparmiatrici, C.G. e C.D.V., assistite dall’avvocato Francesco Carini, che hanno contestato a Poste Italiane l’applicazione della ritenuta fiscale del 12,5% sugli interessi maturati dai loro buoni. Secondo Poste, infatti, l’imposta andava applicata anno per anno, riducendo progressivamente gli interessi accreditati.
Il giudice di Marsala, la dott.ssa Marchesina Palermo, ha invece stabilito che la ritenuta deve essere applicata soltanto al momento del rimborso finale, come previsto dalla normativa primaria (DPR 600/73, DL 556/86, Dlgs 239/96). Tale interpretazione prevale sulla normativa secondaria richiamata da Poste (DM Tesoro 23/06/1997), in base al principio di gerarchia delle fonti.
Una differenza non da poco: il calcolo corretto, al lordo delle imposte fino al rimborso, ha evidenziato che le due risparmiatrici hanno ricevuto 48.020 euro in meno rispetto a quanto spettava loro. Per questo Poste è stata condannata a versare tale somma, oltre alle spese legali e alla copertura della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione si inserisce in un filone già aperto da altre pronunce (Corte d’Appello di Lecce, Tribunale di Bergamo), ma rappresenta per la giurisprudenza siciliana un passaggio significativo, destinato a incidere su numerosi contenziosi analoghi.