Non è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per procedere al pignoramento dei beni di un debitore. Lo ribadisce il Tribunale di Marsala, che con una sentenza del 18 dicembre 2025 è tornato a pronunciarsi su una questione sempre più frequente nelle procedure esecutive: la legittimazione attiva del creditore nell’ipotesi di cessione in blocco dei crediti.
I giudici marsalesi hanno accolto l’opposizione proposta da un debitore, rilevando un difetto di legittimazione in capo alla società che aveva avviato l’esecuzione forzata presso terzi, dichiarando quindi illegittimo il pignoramento.
Il caso: un credito “acquistato”, ma non dimostrato
La vicenda nasce da una procedura esecutiva avviata per il recupero di un credito derivante da un contratto di finanziamento. La società procedente sosteneva di essere divenuta titolare del credito a seguito di una operazione di cessione in blocco, pratica sempre più diffusa nel settore del recupero crediti.
Il debitore, difeso dall’avvocata Maria Valentina Caimi, ha però sollevato un’eccezione centrale: l’assenza di prova che proprio quel credito specifico fosse effettivamente compreso nel portafoglio ceduto.
La decisione: pubblicare non significa dimostrare
A sostegno della propria posizione, la società cessionaria aveva prodotto esclusivamente l’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ritenendolo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito.
Una tesi che il Tribunale di Marsala ha respinto con nettezza, richiamando un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione. Secondo i giudici, infatti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco:
- dispensa il cessionario dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ai sensi dell’articolo 1264 del Codice civile;
- non costituisce però prova che il singolo credito azionato sia stato effettivamente trasferito;
- né dimostra che quel credito rientri con certezza nel perimetro del pacchetto ceduto.
In altre parole, per procedere all’esecuzione forzata non basta dimostrare che una cessione “in generale” sia avvenuta: occorre provare in modo puntuale che quel credito preciso è stato oggetto di trasferimento.
Pignoramento annullato e spese alla società
Alla luce di questa carenza probatoria, il Tribunale ha dichiarato insussistente il diritto di procedere all’esecuzione, annullando il pignoramento e condannando la società cessionaria al pagamento delle spese legali.
Un orientamento a tutela del debitore
La sentenza rafforza una linea giurisprudenziale rigorosa, che mira a evitare automatismi nelle azioni esecutive fondate sulle cessioni massive di crediti. Un principio che tutela il debitore da pignoramenti avviati senza una chiara e documentata dimostrazione della titolarità del credito.
In un contesto in cui le operazioni di cessione in blocco sono sempre più frequenti, il Tribunale di Marsala ribadisce un punto fermo: la trasparenza viene prima dell’esecuzione. E la Gazzetta Ufficiale, da sola, non basta.