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30/12/2025 17:00:00

Trapani, il lavoratore licenziato illegittimamente non deve restituire la disoccupazione

Il lavoratore licenziato illegittimamente non deve restituire la disoccupazione se, nonostante l’annullamento del licenziamento, non viene reintegrato dall’azienda. A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di Trapani, che chiarisce un punto cruciale nei rapporti tra lavoratori, aziende e INPS.

 

Il caso

La vicenda riguarda un lavoratore che, dopo il licenziamento, aveva percepito regolarmente l’indennità di disoccupazione. Il licenziamento viene poi impugnato e annullato dal giudice, con condanna dell’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro. A quel punto, però, la reintegrazione non avviene per ragioni imputabili al datore di lavoro.

Nonostante ciò, l’INPS chiede la restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione.

 

La decisione del Tribunale

Secondo i giudici trapanesi, la richiesta di restituzione non è legittima. Il motivo è chiaro: in assenza della reintegrazione effettiva, non viene meno lo stato di disoccupazione involontaria del lavoratore, che continua a essere privo di lavoro e di reddito.

La sentenza sottolinea che non basta l’annullamento del licenziamento su carta: se il rapporto di lavoro non viene concretamente ricostituito e il lavoratore non rientra in servizio, l’indennità di disoccupazione resta dovuta.

 

Il principio

La Naspi, ricordano i giudici, è una misura pensata per sostenere il reddito di chi perde il lavoro involontariamente. Se il lavoratore resta di fatto senza occupazione, quella funzione di tutela continua a esistere, anche in presenza di una sentenza favorevole mai eseguita dall’azienda.

 

Il ruolo della difesa

Nel caso specifico, lo studio legale Carini, con gli avvocati Francesco Carini e Giuseppe Scilabra, ha dimostrato che alla sentenza di reintegrazione non era seguita alcuna riammissione in servizio, mantenendo così intatto lo stato di bisogno del lavoratore.

 

Un orientamento confermato

La decisione del Tribunale di Trapani si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, chiarito anche dalla Corte di Cassazione, che ha composto i contrasti interpretativi sul punto.

In sintesi: senza reintegra reale, niente restituzione della disoccupazione. Una pronuncia che mette un argine a richieste automatiche e ribadisce che, nel diritto del lavoro, contano i fatti, non solo le sentenze.