Il Tribunale di Trapani ha condannato il medico Antonino Grammatico a un anno di reclusione, con pena sospesa, per omicidio colposo. La sentenza, emessa il 13 gennaio 2026 dalla giudice Roberta Nodari in composizione monocratica, riguarda un procedimento che risale al febbraio del 2021.
I fatti e l’accusa
Secondo l’imputazione, Grammatico, all’epoca in servizio presso il 118, fu chiamato alle 3:20 del mattino del 20 febbraio 2021 per un intervento domiciliare su Giuseppe Maniscalco, che lamentava un dolore toracico persistente, accompagnato da sintomi compatibili con una sindrome coronarica acuta.
Nonostante il quadro clinico, il medico avrebbe omesso di effettuare accertamenti diagnostici fondamentali, tra cui un elettrocardiogramma (ECG), e di disporre o consigliare il ricovero immediato in pronto soccorso. I sintomi sarebbero stati invece ricondotti a una presunta reazione alla recente vaccinazione anti-Covid-19.
Maniscalco è deceduto poche ore dopo, alle 8:50 dello stesso giorno, per arresto cardiocircolatorio. Qui la notizia su Tp24. Luogotenente dei carabinieri, da oltre vent’anni operava nella sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Trapani e, al momento della morte, ricopriva l’incarico di vicecomandante della sezione.
Il medico è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con colpa omissiva (art. 40 c.p.v.), aggravata dalla qualifica di professionista sanitario (art. 590 sexies c.p.), per non avere adottato le procedure diagnostiche e terapeutiche adeguate, omissioni ritenute causalmente collegate al decesso del paziente.
Le parti e le condanne civili
Nel processo, Grammatico è stato difeso dall’avvocato Maurizio Sinatra del Foro di Trapani. Le parti civili – il padre, la vedova e il figlio di Maniscalco – sono state rappresentate dall’avvocato Michele La Francesca.
Il medico e l’ASP di Trapani, difesa dall’avvocato Cesare Faiella, sono stati condannati in solido:
- al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in separata sede davanti al giudice civile
- al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, pari a 4.200 euro
- al pagamento delle ulteriori spese processuali.
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- La condanna è stata pronunciata ai sensi degli articoli 62 bis, 163, 533 e 535 del codice di procedura penale. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.
Resta ferma, fino a eventuale sentenza definitiva a seguito di appello, la presunzione di innocenza dell’imputato.