A Castelvetrano torna lo stop a una discoteca di via dei Templi. Il Comune ha nuovamente inibito con effetto immediato l’attività del locale di pubblico spettacolo, dopo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sospeso gli effetti della sentenza con cui il Tar di Palermo aveva annullato il precedente provvedimento comunale.
In altre parole: il locale era stato chiuso, poi riaperto grazie alla decisione del Tar, adesso però il Cga ha ribaltato in via cautelare quel passaggio, facendo tornare efficace il primo stop disposto dal Comune.
Il nodo resta sempre lo stesso, ed è un nodo che pesa: la presunta presenza di una copertura in eternit, quindi materiale contenente amianto, sul tetto della struttura.
Il nuovo provvedimento del Comune
Il provvedimento è il n. 4 del 6 marzo 2026, firmato dalla Direzione VI del Comune di Castelvetrano. L’atto richiama espressamente l’ordinanza cautelare n. 52/2026 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha accolto l’istanza del Comune nell’ambito dell’appello contro la sentenza del Tar Sicilia - Palermo.
Con questa decisione, il Cga ha sospeso l’efficacia della sentenza favorevole al gestore e ha quindi ripristinato gli effetti del provvedimento comunale di inibizione emesso il 23 dicembre 2024.
Il Comune, di conseguenza, ha revocato il successivo atto con cui nel giugno 2025 era stato tolto lo stop e ha ordinato di nuovo l’inibizione immediata dell’attività della discoteca.
La vicenda amministrativa
La storia amministrativa si trascina da oltre un anno.
Il primo atto di inibizione risale infatti al 23 dicembre 2024. Successivamente la società che gestisce il locale, la D’Antoni Eventi Srl, aveva presentato ricorso al Tar di Palermo, ottenendo una sentenza favorevole: il giudice amministrativo di primo grado aveva annullato i provvedimenti impugnati, lasciando però salvi eventuali ulteriori atti delle amministrazioni competenti.
A quel punto, il 13 giugno 2025, il Comune aveva revocato formalmente il provvedimento di chiusura.
Ma l’amministrazione non si è fermata e ha proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Adesso è arrivata la decisione cautelare che rimette tutto in discussione e riporta il locale alla situazione precedente: attività inibita.
Il problema dell’amianto
Al centro della vicenda c’è la copertura in eternit della struttura. Nel provvedimento il Comune evidenzia che il giudice amministrativo ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, la tutela della salute pubblica.
Il punto è che si tratta di un locale destinato a intrattenimento danzante, quindi a un’attività caratterizzata da vibrazioni, musica ad alto volume e forte presenza di pubblico. Secondo quanto richiamato nell’atto comunale, proprio queste condizioni potrebbero determinare un rischio di rilascio di fibre nocive.
Per questo viene richiamato il principio di precauzione: fino a quando non saranno rimosse le criticità e non sarà garantita la sicurezza per utenti e lavoratori, l’attività non potrà riprendere.
Stop immediato fino alla messa in sicurezza
Nel dispositivo il Comune è netto. Viene ordinata “l’inibizione con effetto immediato” dell’attività del locale discoteca di via dei Templi, censito al foglio di mappa 70, particella 39, sub 5.
La misura resterà in vigore fino alla rimozione delle criticità evidenziate dall’autorità sanitaria competente e alla completa eliminazione dei rischi legati alla presenza di materiali contenenti amianto.
La notifica è stata demandata alla Polizia municipale, mentre il provvedimento è stato trasmesso anche a Questura, Asp, Commissariato di polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Avvocatura comunale.
La partita non è chiusa
La vicenda, però, non è ancora arrivata al capolinea. L’ordinanza del Cga è cautelare e rinvia a una successiva udienza pubblica la trattazione del merito dell’appello.
Insomma, la discoteca per ora si ferma. Ma la partita giudiziaria resta aperta. Nel frattempo, prevale la linea della prudenza: quando c’è di mezzo l’amianto, il principio è sempre lo stesso. Prima la sicurezza, poi il resto.