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29/04/2026 10:41:00

Denise Pipitone, atti di nuovo in procura nel procedimento contro l’ex pm Angioni

Sono state depositate le motivazioni della decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato le condanne nei confronti dell’ex pm Maria Angioni, nell’ambito del procedimento legato alle dichiarazioni rese durante le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Il verdetto, pronunciato lo scorso 4 febbraio, aveva già azzerato le sentenze di primo e secondo grado; ora le motivazioni chiariscono le ragioni del rinvio degli atti al pubblico ministero.

 

Il ritorno degli atti alla Procura

La Suprema Corte ha stabilito che il procedimento debba tornare alla fase delle indagini. Angioni era stata condannata per false dichiarazioni rese nel 2021 durante un’audizione davanti all’allora procuratore aggiunto di Marsala, Roberto Piscitello.

Secondo i giudici di legittimità, le sentenze di condanna non potevano essere emesse prima della definizione del procedimento principale, quello in cui erano coinvolti, tra gli altri, il testimone Giuseppe Delle Chiave (nel frattempo deceduto) e Anna Corona.

Il nodo della sospensione del procedimento

La Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento a carico dell’ex magistrata. Una sospensione che, secondo i giudici, doveva essere automatica in attesa della conclusione del procedimento “madre”.

Per questo motivo, le decisioni dei giudici di merito sono state annullate: il processo, infatti, non avrebbe dovuto proseguire in quella fase.

Diversamente, non è stata accolta la tesi difensiva sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Angioni. La Corte ha escluso che, al momento delle sue esternazioni pubbliche – anche in ambito televisivo – emergessero elementi tali da qualificarla già come indagata, con le conseguenti garanzie difensive.

Validità degli atti e attività del pm

Un passaggio rilevante delle motivazioni riguarda la sorte degli atti compiuti durante la fase in cui il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso.

La Corte distingue tra atti urgenti e non urgenti: i primi restano pienamente utilizzabili, mentre per i secondi non è prevista automaticamente l’inutilizzabilità. In assenza di un espresso divieto normativo, tali atti possono rimanere validi, purché non compromettano i diritti di difesa dell’indagato.

Da qui la decisione di rimettere tutto al pubblico ministero, che potrà valutare come procedere, anche rinnovando eventualmente alcune attività istruttorie.

Il secondo procedimento per diffamazione

Resta aperto un altro fronte giudiziario per l’ex pm. È infatti ancora pendente il procedimento per diffamazione nei confronti dell’ispettore di polizia Vincenzo Tumbiolo.

In questo caso, una precedente condanna è stata annullata dalla Cassazione con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza, competente per territorio. La prima udienza è fissata per il 16 giugno 2026.

 



Native | 25/04/2026
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