Niente condono per gli immobili abusivi costruiti entro 150 metri dalla battigia. Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1773/2026 depositata l’11 giugno, conferma un principio importante per la tutela delle coste siciliane: nella fascia di rispetto costiera vale l’inedificabilità assoluta, salvo le limitate eccezioni previste dalla normativa regionale.
La decisione riguarda un contenzioso nato dopo il diniego di sanatoria da parte di un Comune per un immobile realizzato in prossimità del mare. I proprietari avevano impugnato il provvedimento, sostenendo che le norme vigenti all’epoca della costruzione potessero consentire una diversa valutazione dell’intervento.
I giudici amministrativi hanno però respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego del condono. Per il TAR, la fascia dei 150 metri dalla battigia è sottoposta a una protezione particolarmente rigorosa, pensata per preservare il paesaggio marino, evitare nuove edificazioni abusive e garantire la libera fruizione del litorale.
Il punto centrale della sentenza è chiaro: la presenza del vincolo impedisce il rilascio del condono edilizio per opere abusive realizzate all’interno dell’area protetta. Non basta, quindi, il tempo trascorso né possono prevalere le aspettative dei proprietari.
Uno degli aspetti affrontati dal TAR riguarda proprio il cosiddetto affidamento del privato. I ricorrenti sostenevano che, in passato, le incertezze interpretative avessero generato una legittima aspettativa sulla possibilità di ottenere la sanatoria. Ma secondo il Collegio questo principio non può prevalere quando la normativa successiva si limita a chiarire il significato già contenuto nella disciplina originaria.
In sostanza, non c’è stato un cambio delle regole, ma una conferma dell’interpretazione corretta: entro 150 metri dal mare, il condono resta precluso.
La sentenza rafforza la linea restrittiva della giurisprudenza sugli abusi edilizi nelle aree costiere siciliane. Per i proprietari di immobili costruiti nella fascia protetta, le possibilità di regolarizzazione restano estremamente limitate.
Per i Comuni, invece, la decisione rappresenta un supporto importante nella gestione dei procedimenti di sanatoria e nelle eventuali ordinanze di demolizione. Il diniego del condono, in presenza del vincolo, viene confermato come scelta legittima e coerente con la tutela del territorio.
Il tema riguarda da vicino la Sicilia, dove la pressione edilizia sulle coste è stata per decenni una delle ferite più gravi del paesaggio. Case, villette, ampliamenti e strutture realizzate troppo vicino al mare hanno spesso trasformato tratti di litorale in spazi privatizzati e compromessi.
Con questa pronuncia il TAR ribadisce che il paesaggio costiero non è un bene disponibile. È un patrimonio collettivo, da tutelare anche quando questo significa sacrificare interessi privati nati da abusi edilizi.
La sentenza n. 1773/2026 conferma quindi un principio netto: la salvaguardia delle coste siciliane non è solo una questione urbanistica, ma una scelta di interesse generale.