Deepfake e contenuti AI, l'Europa pone un limite: obbligo di trasparenza dal 2 agosto
Dal 2 agosto 2026 entra in applicazione l'articolo 50 del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act), la norma che impone a chi sviluppa e a chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale di dichiarare in modo chiaro quando un contenuto o un'interazione sono generati o manipolati da un algoritmo. Lo scorso 20 luglio la Commissione europea ha adottato la versione definitiva delle linee guida applicative, chiudendo mesi di consultazione con imprese, associazioni di settore e società civile.
Un obbligo trasversale, non solo per l'AI "ad alto rischio"
Gran parte dell'AI Act si concentra sui sistemi classificati come "ad alto rischio", sottoposti a valutazioni di conformità e documentazione tecnica stringente. L'articolo 50 funziona diversamente: si applica a qualsiasi sistema di intelligenza artificiale rientri in quattro situazioni specifiche, indipendentemente dal livello di rischio complessivo. È una delle ragioni per cui riguarderà un numero di soggetti molto più ampio rispetto alle norme sull'alto rischio.
Le quattro situazioni disciplinate
Deepfake e testi su temi di interesse pubblico. Chi utilizza l'intelligenza artificiale per produrre deepfake — immagini, audio o video che riproducono in modo realistico persone, luoghi o eventi inesistenti o alterati — deve dichiararlo, con un obbligo attenuato per le opere dichiaratamente artistiche o satiriche. Chi pubblica testi generati dall'intelligenza artificiale con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve segnalarlo, a meno che il contenuto non sia stato sottoposto a un'effettiva revisione editoriale umana.Interazione diretta con le persone. Chi fornisce chatbot, assistenti virtuali o agenti automatizzati deve progettarli in modo che l'utente sappia di avere a che fare con un'intelligenza artificiale. È prevista un'eccezione quando la natura artificiale del sistema è "ovvia" per una persona ragionevolmente informata, ma le linee guida della Commissione invitano a non fare troppo affidamento su questa esenzione.
Contenuti sintetici. Chi fornisce sistemi che generano testo, immagini, audio o video — inclusi i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali — deve marcare gli output in un formato leggibile da macchina, in modo che siano rilevabili come prodotti artificiali. Gli standard tecnici per questa marcatura sono ancora in fase di definizione attraverso un Codice di condotta dedicato.
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica. Chi utilizza sistemi che analizzano le emozioni delle persone o le classificano su base biometrica deve informare chi vi è esposto. La norma si affianca, senza sovrapporsi, al divieto già in vigore dal febbraio 2025 per l'uso di questi sistemi nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici.
Come e quando va data l'informazione
Le linee guida chiariscono che la comunicazione deve avvenire al più tardi al momento del primo contatto: prima o all'inizio di una conversazione con un chatbot, all'apertura di un contenuto audio o video generato artificialmente. Deve inoltre essere "chiara e distinguibile": non sono considerate sufficienti indicazioni minime nel footer di un sito, etichette poco visibili su un'immagine o avvisi che compaiono per una frazione di secondo in un video.
Una proroga tecnica, non generale
Per i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali che generano contenuti sintetici già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, è prevista una proroga fino al 2 dicembre 2026, ma limitata all'obbligo tecnico di marcatura degli output. Tutti gli altri obblighi previsti dall'articolo 50 restano applicabili dalla data originaria.
Le sanzioni
Le violazioni degli obblighi di trasparenza possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, tra le più severe previste dall'intero impianto del Regolamento per le infrazioni che non riguardano le pratiche vietate in assoluto.
Resta ancora da completare il Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, che pur avendo natura volontaria è destinato a diventare il riferimento pratico per valutare la conformità delle imprese alla norma.
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