Gentile direttore di Tp24,
Il dibattito sulla TARI, a Marsala, è ancora accesissimo e non c'è alcun dubbio che le componenti che hanno influito sull'aumento sono diverse.
Al di là del confronto politico sugli impegni delle Amministrazioni, sui bilanci comunali e sulla qualità dei servizi di igiene urbana, intendo attraverso questo spazio offrire un contributo di carattere strettamente tecnico giuridico.
Per come giustamente richiamato da un paio di consiglieri comunali, esiste una variabile tributaria decisiva che ha inciso direttamente sull'importo finale posto a carico dei contribuenti: l'applicazione corretta dell'aliquota IVA.
Con una recente Risposta all’Interpello (la n. 310/2025), l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, fornito indicazioni precise e vincolanti sulla corretta applicazione delle aliquote IVA nei contratti di gestione integrata dei rifiuti urbani, delimitando con precisione i confini tra l'aliquota agevolata del 10% e quella ordinaria del 22%.
La normativa fiscale “generale” (D.P.R. n. 633/1972) prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per i servizi di gestione dei rifiuti.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale beneficio è applicabile esclusivamente alle attività materiali di gestione in senso stretto, ovvero alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti (come definite dall'art. 183 del Codice dell’Ambiente).
Diversamente, tutte quelle altre attività, più di carattere amministrativo, legate all'accertamento, alla riscossione e alla gestione dello sportello per l'utenza non costituiscono attività di "gestione materiale dei rifiuti".
Il Fisco ha specificato che tali prestazioni non possono essere considerate "accessorie" all'attività principale (ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972), poiché difettano di un nesso di dipendenza funzionale con la raccolta fisica dei rifiuti.
Trattandosi di mere attività amministrative e/o finanziarie, esse devono obbligatoriamente essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’agenzia delle entrate nella risposta richiama un principio cardine:
se a fronte di più prestazioni soggette ad aliquote diverse (10% e 22% nel caso del presente approfondimento) viene fatturato un corrispettivo unico senza distinguere le singole voci, prevale in ogni caso l'aliquota più elevata (22%) sull'intero ammontare del contratto.
Il perimetro unitario definito dalla delibera Arera n. 385/2023 rileva sul piano regolatorio, ma non incide sull’applicazione dell’Iva.
Il tema della tassazione delle prestazioni composte, o delle cessioni plurime, non è per nulla di facile soluzione.
Accade spesso nella pratica che l’oggetto di un contratto è complesso e composito, costituito da più elementi, di modo che non è semplice distinguere se ci si trova dinanzi ad una pluralità di operazioni, ciascuna da trattare ai fini IVA distintamente ed autonomamente, oppure se, viceversa, prevalga una prestazione sulle altre, che pertanto si configura come principale, attraendo al proprio regime fiscale le operazioni accessorie, seppur appartenenti ad una diversa classe di aliquota IVA.
In assenza di una rigida e distinta separazione contabile e contrattuale dei corrispettivi relativi alle singole attività, l'intero contratto viene attratto all'aliquota IVA ordinaria del 22%, generando un inevitabile incremento dei costi complessivi a carico della platea dei contribuenti.
In tale contesto, la corretta strutturazione del contratto di servizio e del P.E.F. (Piano Economico-Finanziario) non può giammai essere relegato a mero adempimento formale, ma deve gioco forza essere inteso come uno strumento di governance tributaria decisivo per evitare la lievitazione della pressione fiscale locale per la cittadinanza.
Avv. Gaspare Stabile