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23/09/2026 09:57:00

Antonini ne perde un'altra: respinto il ricorso del Trapani Calcio per lo stadio provinciale

Antonini ne perde un'altra. E si registra un punto a favore dell’ex Provincia nel lungo contenzioso con il Trapani Calcio per lo Stadio Provinciale. Il Tribunale civile di Trapani ha rigettato tutte le domande del ricorso cautelare presentato dalla F.C. Trapani 1905. Il provvedimento, datato 21 settembre 2026, è firmato dal giudice Carlo Maria Bucalo. Non è la decisione definitiva sull’intera controversia, ma il tentativo della società di ottenere le misure urgenti richieste non è passato.

 

La società di Valerio Antonini chiedeva di sospendere il pagamento del canone pieno, ottenere una sua rideterminazione provvisoria e impedire al Libero Consorzio di procedere contro la permanenza del club nell’impianto. Chiedeva inoltre una perizia per accertare i lavori eseguiti e l’aumento di valore che avrebbero prodotto sul patrimonio pubblico. Il giudice ha detto no a entrambe le richieste, con motivazioni che riguardano tanto la loro ammissibilità quanto la documentazione presentata.

 

Le due cause: canoni, bollette e lavori rivendicati

 

Il provvedimento ricostruisce anzitutto il quadro giudiziario. Il Trapani ha promosso due giudizi di opposizione ad altrettanti decreti ingiuntivi ottenuti dal Libero Consorzio.

Il primo riguarda i canoni insoluti delle stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il secondo riguarda il rimborso delle utenze delle stagioni 2023/2024 e 2024/2025, relative all’utilizzo dello Stadio Provinciale.

In entrambi i procedimenti, la società ha risposto chiedendo il riconoscimento di un proprio credito nei confronti dell’Ente: quello che deriverebbe dai lavori di ammodernamento e ristrutturazione dello stadio. Secondo il club, gli interventi erano necessari per rispettare le prescrizioni della commissione FIGC sui criteri infrastrutturali e avrebbero incrementato il valore dell’immobile.

Le due cause sono ancora pendenti davanti allo stesso magistrato, che annuncia una loro prossima trattazione congiunta per valutarne la riunione. Non sono dunque state respinte le opposizioni ai decreti ingiuntivi: è stato respinto il ricorso cautelare presentato all’interno di uno di quei giudizi.

 

Cosa chiedeva il Trapani sul canone

 

La richiesta della società era articolata. Il Trapani voleva sospendere, in attesa della decisione sul merito, l’obbligo di versare il canone originario di 256.500 euro oltre IVA, sostituendolo con un importo provvisorio «ridotto e sostenibile», commisurato alla realtà economica della Serie D e al credito rivendicato per le migliorie.

Contestualmente chiedeva di vietare al Libero Consorzio qualsiasi iniziativa di decadenza della concessione, risoluzione contrattuale, sfratto, esecuzione forzata o richiesta di restituzione delle chiavi e dell’impianto.

Il giudice, prima ancora di esaminare le possibili interpretazioni della domanda, la definisce «non facilmente intellegibile, per come formulata dalla parte».

Quindi distingue. Se la società intendeva ottenere una sospensione o una riduzione del canone della stagione corrente, la richiesta non aveva connessione con la causa nella quale era stata proposta, relativa invece ai canoni oggetto del decreto ingiuntivo. Per questo risulta inammissibile.

Se, invece, il Trapani chiedeva di rideterminare secondo equità proprio i canoni già oggetto dell’ingiunzione, la questione appartiene al merito del contenzioso e non può essere affrontata in questa sede cautelare. Il magistrato lascia aperta la possibilità di valutare quelle argomentazioni nell’ambito indicato dal provvedimento, qualora il Libero Consorzio presenti l’istanza prevista dall’articolo 648 del codice di procedura civile.

 

Sui lavori, il giudice trova soltanto due fatture del club

 

Il passaggio più significativo riguarda però la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio. Il Trapani voleva che un perito nominato dal Tribunale accertasse natura, consistenza, corretta esecuzione e valore delle opere, quantificando l’incremento patrimoniale ottenuto dal Libero Consorzio.

Per il giudice, però, la domanda è, allo stato, «assolutamente esplorativa». La motivazione è precisa: la società avrebbe indicato lavori di ammodernamento e ristrutturazione senza specificare adeguatamente quali parti, strutture o impianti dello stadio fossero stati interessati.

Quanto ai documenti, il Tribunale scrive che sono state offerte a sostegno di quei lavori:

«Unicamente due fatture unilateralmente predisposte dalla medesima società opponente nei confronti del LCC».

La distinzione conta. Il magistrato si riferisce alle fatture predisposte dal Trapani Calcio verso l’Ente, non alle fatture delle imprese esecutrici che documenterebbero gli interventi e i relativi costi.

Secondo il provvedimento, la società si sarebbe così rimessa alle indagini del Tribunale, attraverso il consulente, per individuare concretamente i lavori, stabilire quando fossero stati realizzati, quale estensione avessero e quanto fossero costati. Un’impostazione che il giudice considera inammissibile.

In altre parole, la perizia richiesta non può partire da interventi descritti genericamente e ricostruire al posto della società tutta la pretesa economica. È questo il limite rilevato nel caso concreto, non un accertamento dell’inesistenza dei lavori.

 

Quali documenti avrebbero dovuto esserci

 

Il giudice indica anche la strada che il Trapani avrebbe dovuto seguire e che potrà ancora percorrere nella causa di merito.

Occorre specificare analiticamente gli interventi e documentarli: fatture delle ditte esecutrici, elaborati sulle condizioni dello stadio prima e dopo i lavori, prescrizioni della commissione FIGC e riscontri sulla loro attuazione, atti di collaudo e computi metrici.

Non basta, quindi, rivendicare l’ammodernamento complessivo dell’impianto. Per sostenere quella richiesta servono elementi che consentano di identificare e verificare le singole opere. Il provvedimento precisa espressamente che la società conserva la possibilità di integrare le proprie allegazioni e produzioni nel giudizio di merito.

 

Il rilascio dello stadio e ciò che resta da decidere

 

C’è un altro passaggio da registrare. Nell’esaminare l’urgenza dell’accertamento tecnico, il magistrato osserva che non risulta avviata alcuna azione volta al rilascio coattivo dello stadio. È quanto il giudice rileva nel provvedimento del 21 settembre: questa decisione, pertanto, non dispone uno sgombero dell’impianto.

Il risultato è comunque netto per questa fase: il Trapani non ottiene le misure urgenti richieste sul canone e sulla permanenza nello stadio, né la consulenza tecnica preventiva nei termini proposti. Anche la decisione sulle spese del procedimento viene rimessa al merito.

Il Libero Consorzio incassa dunque un risultato favorevole, ma la controversia sui canoni, sulle utenze e sul credito rivendicato per i lavori deve ancora essere decisa.

Intanto, nelle motivazioni resta un richiamo molto concreto: per far valutare quei lavori non bastano due fatture emesse dalla società che ne chiede il riconoscimento. Servono interventi identificati, costi documentati e riscontri tecnici. La partita prosegue, ma questa volta il risultato non lo annuncia un post: lo scrive il Tribunale.