Marausa II, premio negato allo scopritore: il Tar dà ragione a Francesco Brascia
La scoperta del relitto romano Marausa II fu fortuita. E la Regione ha sbagliato a negare, sulla base delle motivazioni contestate, il premio di rinvenimento richiesto dal suo scopritore. Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso di Francesco Brascia e annullato il provvedimento della Soprintendenza del Mare del 15 novembre 2024. L’Amministrazione dovrà adesso riattivare il procedimento e concluderlo tenendo conto del carattere casuale della scoperta. brascia sentenza
La sentenza, la numero 2679 pubblicata il 29 settembre 2026, è stata pronunciata dalla Quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale di Palermo. Brascia è stato assistito dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Andrea Policarpo. Al centro della controversia non c’era il valore archeologico del ritrovamento, ma una domanda precisa: Brascia si era imbattuto nella nave per caso oppure la sua scoperta era il risultato di un’attività di ricerca?
L’immersione, i legni nella sabbia e la denuncia
La vicenda comincia il 13 luglio 2020, nelle acque di Marausa Lido. Durante un’immersione in apnea, Brascia nota alcuni legni che affiorano dalla sabbia: sembrano appartenere al fasciame di una nave. Al centro ci sono numerosi frammenti di anfore.
Nella stessa giornata presenta una denuncia alla Capitaneria di Porto di Trapani. Mette in sicurezza i reperti e, su indicazione e incarico degli organi competenti, provvede anche alla loro custodia. La segnalazione permette l’intervento dell’Amministrazione e la successiva scoperta di una nave mercantile romana, con il suo carico, databile tra il III e il IV secolo dopo Cristo. Il relitto, inizialmente chiamato “relitto Brascia” e poi denominato “Marausa II”, è oggi esposto con le anfore al Museo archeologico Baglio Anselmi di Marsala.
Il 24 giugno 2021 Brascia chiede il premio previsto per il ritrovamento. Il diniego arriva oltre tre anni dopo, nel novembre 2024: secondo la Soprintendenza del Mare, mancherebbe il requisito della scoperta fortuita. Da qui il ricorso al Tar.
Perché la Regione aveva detto no
La Soprintendenza aveva sostenuto che il sito fosse già di interesse archeologico dal 2000, per la presenza sul fondale di alcune lastre di pietra. Aveva inoltre collegato il relitto agli studi di Sebastiano Tusa su una palificata di epoca romana utilizzata per realizzare banchine di attracco.
A questi argomenti se ne aggiungevano altri due: le ulteriori segnalazioni di possibili reperti effettuate da Brascia dopo il ritrovamento del 2020 e la mancata corrispondenza tra le coordinate indicate nella prima denuncia e la posizione effettiva della nave. Elementi che, secondo l’Amministrazione, impedivano di riconoscerlo come scopritore fortuito.
Il Tar: non stava cercando una nave
I giudici hanno esaminato e respinto queste motivazioni. Il primo punto riguarda la distinzione tra un ritrovamento avvenuto in un’area di interesse archeologico e una scoperta effettuata nell’ambito di una ricerca appositamente organizzata.
La circolare ministeriale richiamata dalla Soprintendenza, osserva il Tar, non esclude automaticamente il carattere fortuito di qualsiasi scoperta in un’area archeologica. Nel caso di Brascia, inoltre, non risultava né un programma di ricerca disposto dalle autorità né un’attività autonoma e non autorizzata finalizzata a trovare il relitto: il ricorrente vi si era imbattuto durante una normale attività di snorkeling.
Nemmeno la presenza delle lastre di pietra bastava a rendere prevedibile il ritrovamento della nave. Erano di incerta provenienza e datazione; dalla loro individuazione non era partito alcun programma di ricerca e le autorità non avevano ritenuto di recuperarle. Per il collegio, quegli elementi non permettevano di attribuire al sito lo specifico interesse archeologico sostenuto nel provvedimento di diniego, né costituivano un indizio sufficiente della presenza del relitto.
C’è poi un errore che la sentenza definisce un «manifesto travisamento fattuale». Gli studi di Tusa citati dalla Soprintendenza riguardavano la palificata e l’area del relitto Marausa I, rinvenuto nel 1999, non quella di Marausa II. Due punti diversi, distanti circa cinquecento metri: il collegamento diretto utilizzato dall’Amministrazione, secondo i giudici, non reggeva.
Le coordinate inesatte confermano la casualità
Il Tar ha respinto anche l’argomento delle successive segnalazioni. Aver denunciato altri possibili ritrovamenti dopo il luglio 2020 non dimostrava che la prima scoperta fosse intenzionale. Per quelle ulteriori segnalazioni, precisa inoltre la sentenza, non risultava presentata alcuna richiesta di premio.
Quanto alle coordinate inesatte, il ragionamento dei giudici rovescia quello della Soprintendenza: l’imprecisione, anziché dimostrare una ricerca programmata, conferma ulteriormente la casualità dell’incontro con il relitto. Al momento della denuncia Brascia aveva infatti dichiarato: «Non ho le coordinate precise del punto ma sono nelle condizioni di poter ritornare…».
Mancava anche il preavviso di diniego
Non c’erano soltanto errori nella valutazione dei fatti. Il Tar ha rilevato anche un vizio nel procedimento: prima di respingere la domanda, l’Amministrazione non aveva comunicato a Brascia i motivi che ostacolavano il riconoscimento del premio, impedendogli così di presentare le proprie osservazioni.
Per il collegio, quel confronto avrebbe potuto essere utile. Le argomentazioni e i documenti prodotti durante il giudizio dimostrano che il contributo del richiedente avrebbe potuto portare a un diverso esito già nella fase amministrativa.
Il premio non è ancora stato quantificato
La sentenza richiama il Codice dei beni culturali, che prevede per lo scopritore fortuito, quando abbia rispettato gli obblighi di denuncia e conservazione, un premio non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate. Non significa, dunque, che spetti automaticamente il 25 per cento. Nel caso di Brascia, il rispetto degli obblighi di tempestiva denuncia e conservazione non era in discussione. brascia sentenza brascia sentenza
Il Tar non ha stabilito una somma da versare, ma ha annullato il diniego e imposto all’Amministrazione di riaprire prontamente la pratica e concluderla, tenendo conto della natura fortuita della scoperta. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Per Brascia è quindi una vittoria sul punto decisivo della controversia. Il passaggio successivo torna alla Regione: esaminare la richiesta senza riproporre la valutazione sulla casualità del ritrovamento che i giudici hanno smentito.
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