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07/10/2026 06:00:00

Antonini, il giorno del Tar. Ecco tutto quello da sapere sui ricorsi di basket e calcio

Il 7 ottobre è una nuova tappa della battaglia giudiziaria di Valerio Antonini. Davanti al TAR del Lazio torna la vicenda della Trapani Shark, esclusa dalla Serie A, mentre sullo sfondo resta il contenzioso del Trapani Calcio contro le penalizzazioni che hanno segnato la scorsa stagione. L’appuntamento arriva dopo ricorsi sportivi, richieste di sospensione respinte e interventi del Consiglio di Stato per accelerare la discussione delle controversie. Tp24

 

Per capire che cosa possa cambiare, però, bisogna separare i fatti dalle aspettative. Non esiste una sola “causa Antonini”, né un unico provvedimento dal quale discendano automaticamente tutti gli altri. Ci sono società diverse, federazioni diverse e contestazioni che, nel tempo, si sono aggiunte a quelle originarie: versamenti fiscali e contributivi, obblighi verso i tesserati, regolarità delle gare, esclusione dal campionato e revoca dell’affiliazione. 

 

Il 7 ottobre: un’udienza, non una vittoria già scritta

 

La prima precisazione riguarda proprio la giornata di oggi. Il decreto che indica espressamente il 7 ottobre fissa una camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso degli Shark. Non annuncia una riammissione e non garantisce, da solo, che nella stessa giornata venga pubblicata una sentenza definitiva sull’intera vicenda. I ricorsi del calcio, per i quali il Consiglio di Stato ha sollecitato il merito, restano procedimenti distinti. 

Il 16 settembre il TAR aveva respinto la nuova richiesta di intervento urgente in composizione monocratica. La ragione indicata era la necessità di valutare una controversia complessa davanti al collegio, nel contraddittorio tra le parti. Il giudice aveva anche lasciato aperta la possibilità di adottare, in quella sede, le misure ritenute appropriate qualora ne fossero emersi i presupposti. Una possibilità processuale, dunque, non un’anticipazione favorevole del risultato.

È una distinzione essenziale in una storia nella quale Antonini ha presentato la richiesta di accelerare il giudizio come «la prima, vera, grande vittoria», mentre FIP e Lega Basket hanno sottolineato che i provvedimenti contestati continuavano a produrre effetti. Le due letture politiche e comunicative non cambiano il contenuto delle decisioni. Tp24

 

Il punto di partenza: i crediti fiscali

 

Una parte importante della vicenda nasce dall’utilizzo di crediti d’imposta acquistati da terzi per compensare obblighi fiscali e contributivi.

Per il Trapani Calcio, gli atti della giustizia sportiva ricostruiscono compensazioni mediante asseriti crediti IVA per 599.755,35 euro, riferiti a società terze. Quelle operazioni avrebbero dovuto coprire ritenute e contributi relativi a mensilità comprese tra novembre 2024 e febbraio 2025. Secondo gli accertamenti recepiti dai giudici sportivi, i crediti utilizzati non potevano estinguere quegli obblighi. 

La contestazione iniziale agli Shark riguarda, a sua volta, il corretto adempimento dei versamenti IRPEF e INPS. Il 21 maggio 2025 il Consiglio federale della pallacanestro, sulla base delle verifiche della Com.Te.C. e dei riscontri dell’Agenzia delle Entrate, infligge quattro punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2025/2026 e trasmette gli atti alla Procura federale.

Antonini sostiene che le proprie società siano state raggirate da professionisti e intermediari ritenuti affidabili. È la tesi che il gruppo ha ribadito anche nei comunicati ufficiali, richiamando il sistema di cessione dei crediti riconducibile al Gruppo Alfieri. Ma  essere stati ingannati e avere adempiuto tempestivamente ai propri obblighi sono questioni differenti.

 

Il calcio: come si arriva a 25 punti di penalizzazione

 

Nel calcio la prima sanzione pesante arriva il 29 maggio 2025: il Tribunale federale nazionale infligge al Trapani otto punti di penalizzazione, da scontare nella prima stagione utile a partire dal 2025/2026. È il primo blocco di punti che condiziona il successivo campionato di Serie C.

Il secondo passaggio porta altri sette punti. La decisione del Tribunale federale, le cui motivazioni sono del 19 gennaio 2026, viene confermata dalla Corte federale d’appello e successivamente dal Collegio di Garanzia. Non riguarda soltanto la questione originaria dei crediti: negli atti compaiono anche contributi INPS dell’agosto 2025 e versamenti al Fondo di fine carriera. Alla somma delle violazioni si aggiunge la recidiva. 

A marzo arrivano altri due provvedimenti. Il primo comporta cinque punti, con decisione annunciata il 9 marzo e poi confermata in appello. Il relativo contenzioso investe anche il mancato rispetto della scadenza federale del 16 dicembre 2025. Il club contesta, tra l’altro, il modo in cui sono stati valutati gli atti del giudice tributario e chiede la restituzione dei punti.

Il 31 marzo il Tribunale federale infligge altri cinque punti, accompagnati da un’ammenda di duemila euro. Il totale raggiunge così quota 25: otto, sette, cinque e cinque. In quella fase il Trapani non viene escluso dalla competizione: resta in campionato, ma con una classifica fortemente compromessa dalle sanzioni.

Va tenuto distinto un ulteriore provvedimento, annunciato il 28 maggio 2026: altri cinque punti da scontare nella stagione successiva - quella in corso -  per il mancato rispetto delle scadenze federali del 16 aprile.

 

Perché lo stesso debito può tornare nei procedimenti

 

Uno dei nodi della controversia è la ripetizione delle contestazioni collegate a obblighi già emersi in precedenza. La difesa sostiene che si sia prodotta una moltiplicazione sproporzionata delle conseguenze sportive.

La risposta della giustizia federale, confermata nei passaggi esaminati dal Collegio di Garanzia, è che il permanere dell’inadempimento a una nuova scadenza può assumere autonomo rilievo. Il punto, secondo questa impostazione, non è sanzionare nuovamente un fatto ormai esaurito, ma verificare se, al controllo successivo, gli obblighi risultino ancora non adempiuti. Nel ricorso relativo ai sette punti, peraltro, la contestazione davanti al CONI era circoscritta a tre punti: due riferiti a una specifica violazione e uno alla recidiva.

Anche per questo la formula “restituire tutti i punti perché il fisco ha dato ragione al Trapani” semplifica eccessivamente. Bisogna verificare quali sanzioni siano state impugnate, quali singoli addebiti ne costituiscano il presupposto e quale effetto possa avere su ciascuno di essi una pronuncia tributaria. Le domande presentate nei ricorsi del club contemplano, infatti, anche restituzioni parziali e rideterminazioni delle sanzioni.

 

Il basket: dai quattro punti al blocco dei tesseramenti

 

Per gli Shark la crisi assume una forma diversa.

Dopo la penalizzazione iniziale, la società concorda una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate. Secondo la ricostruzione contenuta nella decisione del Collegio di Garanzia sull’esclusione, le successive verifiche rilevano il mancato pagamento di rate previste dall’accordo. Il 24 novembre 2025 il Consiglio federale applica un ulteriore punto di penalizzazione e il divieto di depositare nuovi contratti di atleti e allenatori.

Nel frattempo si aprono altri procedimenti. Il 9 gennaio 2026 la FIP comunica due ulteriori punti di penalizzazione e due anni di inibizione per Antonini, per irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato. È una sanzione distinta dai tre mesi di inibizione che saranno successivamente collegati all’esclusione. Confondere i diversi provvedimenti personali impedisce di capire anche il perimetro dei ricorsi.

Un altro fascicolo riguarda gli obblighi verso i tesserati Renzi e Mian e la correttezza delle dichiarazioni previste dal manuale delle licenze. Anche questo contenzioso arriva al Collegio di Garanzia. È un elemento importante: non tutte le contestazioni rivolte alla società di basket si esauriscono nell’acquisto dei crediti fiscali. 

 

L’esclusione degli Shark nasce anche da ciò che accade in campo

 

Il passaggio decisivo si consuma nei primi giorni di gennaio. Dopo la rinuncia alla partita contro la Virtus Bologna e la gara europea conclusa anticipatamente, il 10 gennaio gli Shark affrontano Trento con un organico ridotto. L’incontro finisce dopo pochi minuti, quando la squadra non dispone più del numero minimo di giocatori necessario per proseguire. Le immagini dei giovani rimasti sul parquet diventano il simbolo della crisi. 

Il 12 gennaio 2026 il Giudice sportivo nazionale dispone l’esclusione dalla Serie A 2025/2026, l’annullamento delle partite disputate, un’ammenda di 600 mila euro e tre mesi di inibizione per Antonini. Seguono lo svincolo degli atleti senior e gli adempimenti per l’annullamento dei tesseramenti degli allenatori. Il provvedimento conserva inizialmente alla società il diritto di iscriversi a un campionato senior a libera partecipazione. La Corte sportiva d’appello conferma la decisione il 3 febbraio.

Il Collegio di Garanzia, con la decisione numero 57 depositata il 6 agosto, respinge il successivo ricorso. La motivazione affronta la regolarità della gara e la condotta complessiva della squadra, ritenuta assimilabile a una rinuncia. Non considera decisivo che la situazione potesse derivare da difficoltà economiche e organizzative precedenti: ciò che rileva, secondo il Collegio, è anche l’oggettiva alterazione del regolare svolgimento dell’incontro. 

L’esclusione, quindi, non è semplicemente una penalizzazione fiscale diventata più grande. Ha un proprio presupposto sportivo, che la società contesta e che i giudici hanno finora ritenuto idoneo a sostenere il provvedimento. 

 

Esclusione e revoca dell’affiliazione non sono la stessa cosa

 

A complicare ulteriormente il quadro interviene la revoca dell’affiliazione, deliberata dal Consiglio federale il 16 luglio 2026. È un atto diverso dall’esclusione disposta a gennaio e viene impugnato separatamente. Il successivo contenzioso amministrativo riguarda dunque sia l’estromissione dalla Serie A sia questo ulteriore provvedimento. 

La distinzione ha un effetto concreto sulla lettura della vicenda: non si può presumere che l’eventuale caduta di uno degli atti cancelli automaticamente ogni altro ostacolo. Occorrerà leggere il contenuto delle pronunce e il loro ambito, senza trasformare un risultato favorevole su un singolo punto in una soluzione generale.

FIP e LBA, nella nota congiunta dell’11 settembre, indicano espressamente entrambi i procedimenti e manifestano fiducia nella conferma della legittimità degli atti impugnati. È la posizione delle controparti, non una sentenza già pronunciata sul merito.

 

La sentenza tributaria: un successo parziale, non una cancellazione generale

 

Antonini fonda una parte importante della propria offensiva sulla sentenza 401/2026, depositata il 19 maggio, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani.

Come aveva raccontato Tp24, il Trapani Calcio ottiene un accoglimento parziale: il giudice non ritiene provata una strategia fraudolenta nei termini necessari a giustificare il trattamento sanzionatorio aggravato. La società presenta il risultato come una conferma della propria estraneità al meccanismo fraudolento. La pronuncia, però, non equivale alla dichiarazione che tutte le compensazioni fossero regolari. Tp24

Nel comunicato ufficiale del 26 maggio, il gruppo riferisce la riduzione delle sanzioni tributarie alla misura del 70%, rivendica di essere stato raggirato e precisa che il ravvedimento non avrebbe costituito una confessione, ma una scelta necessaria per iscrivere le società. Gli Shark chiedono un tavolo con FIP e LBA, la reintegrazione in Serie A e un risarcimento stimato in almeno 48 milioni di euro. 

La giustizia sportiva ha finora opposto una lettura differente. Nella decisione 43 del 10 luglio, il Collegio di Garanzia distingue le sanzioni fiscali dal capitale dovuto e ribadisce che una compensazione inefficace non estingue l’obbligo originario. Respinge anche la tesi secondo cui il recupero indicato come IVA avrebbe trasformato la natura degli obblighi sportivamente rilevanti, escludendo così IRPEF e INPS dal problema.

Il contrasto è qui: quale rilievo abbiano le decisioni tributarie sui presupposti dei provvedimenti federali. Non basta opporre due slogan, “nessuna frode” da una parte e “autonomia dello sport” dall’altra.

 

 

La novità europea: anche le sanzioni sportive devono poter essere controllate

 

Nel frattempo è intervenuta una pronuncia che supera il caso trapanese.

Il 16 luglio 2026, nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che le sanzioni sportive lesive delle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivo. Il giudice deve avere, quando necessario, il potere di annullarle e adottare misure provvisorie, con garanzie di indipendenza, difesa e contraddittorio. La Corte richiama anche la proporzionalità e la necessità di criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. 

Le società di Antonini avevano già annunciato, nel comunicato del 22 giugno, di puntare su questo passaggio europeo per sostenere le domande di annullamento e riammissione nei rispettivi campionati. 

Ma il diritto a ottenere un controllo non coincide con il diritto a vincere il ricorso. La Corte europea non ha deciso il caso Trapani, né ha dichiarato illegittime le sanzioni degli Shark. Ha indicato principi che i giudici nazionali devono applicare alle controversie di loro competenza. La stessa pronuncia riconosce il valore delle regole finanziarie nella tutela della regolarità delle competizioni. 

 

Che cosa ha fatto davvero il Consiglio di Stato

 

L’11 settembre il Consiglio di Stato interviene sui contenziosi delle due società.

Per il calcio dispone la riunione di quattro ricorsi e sollecita una rapida trattazione nel merito. Non autorizza però il Trapani a partecipare, nell’attesa, alla Serie C 2026/2027: pesa il rischio di alterare un campionato già iniziato e di incidere sulle altre società. 

Per gli Shark, il punto segnalato dai giudici è particolarmente delicato: non soltanto verificare se la FIP abbia applicato le proprie regole, ma esaminare anche le contestazioni sulla legittimità delle disposizioni federali rilevanti. Un provvedimento può risultare coerente con un regolamento e lasciare comunque aperta la questione della legittimità della norma sulla quale si fonda. È uno degli aspetti che il Consiglio di Stato ritiene meritevoli di approfondimento.

La soddisfazione di Antonini per avere ottenuto un’accelerazione ha dunque un fondamento processuale. Presentarla come una riammissione già conquistata, invece, sarebbe un salto che le decisioni non consentono.

 

Che cosa aspettarsi, senza anticipare il verdetto

 

Per gli Shark il decreto di settembre lascia al collegio la valutazione delle richieste cautelari e delle eventuali misure appropriate. Non contiene la promessa di fermare il campionato, né quella di riportare subito la società in Serie A. 

Per il calcio, le domande di restituzione dei punti e gli effetti sulla partecipazione ai campionati richiedono di esaminare i singoli provvedimenti e il loro rapporto con le decisioni già intervenute. Anche le richieste risarcitorie sono un piano distinto: gli importi rivendicati nei comunicati non possono essere raccontati come crediti già accertati. 

 

La giornata del TAR va letta così: non come una rivincita annunciata e neppure come una sconfitta inevitabile. È un passaggio nel quale le ragioni delle società, quelle delle federazioni e i limiti dei rispettivi poteri devono confrontarsi nelle forme del processo.

Per i tifosi, la domanda resta molto più semplice del linguaggio dei ricorsi: che cosa è successo alle loro squadre, chi ne risponde e quali prospettive siano concrete. Rispondere significa leggere dispositivi e motivazioni, distinguere una sospensione da un annullamento, una riduzione delle sanzioni fiscali dalla regolarità dei pagamenti, una richiesta milionaria da un risarcimento riconosciuto.

Il risultato da raccontare sarà quello scritto dai giudici. Non quello annunciato prima della partita.