Vendemmi con l'amico? Ti arriva la multa. La caccia alle streghe degli ispettori del lavoro
Sono decine le segnalazioni di ispezioni ricevute dalla nostra redazione, e in più di un caso su due sono state elargite delle sanzioni. Si tratta di vere e proprie ispezioni a tappeto.
Eppure, anche le direttive del Ministero invitano gli ispettori ad una maggiore “elasticità” nel comprendere il rapporto “amichevole” di collaborazione che c’è tra le vigne e nei campi.
Sono due gli organi pubblici preposti al controllo e alle eventuali sanzioni per quanto concerne le “campagne di raccolta” (ma non solo) in agricoltura: il DPL, direzione provinciale del lavoro (ex Is
pettorato del lavoro) che opera tramite il servizio ispettivo, e l’INPS. I controlli possono avvenire dall’uno o dall’altro organo e anche contemporaneamente. Non mancano inoltre controlli incrociati con parametri precisi: ettari di superficie vitata-resa-persone impiegate.
Probabilmente, come spesso avviene, una maggiore dose di “buon senso” non guasterebbe.
“Perchè non posso farmi aiutare dall’amico in cambio soltanto di cinque litri di vino?” scrive un nostro lettore. No, non è proprio possibile senza un contratto di lavoro. Ecco allora scattare sanzioni davvero pesanti per le aziende, che sono responsabili per ognuno dei lavoratori impiegati fuori regola. Il recente decreto legge Visco-Bersani (DL del 4/7/2006) stabilisce sanzioni che vanno da 1500 a 12000 euro per ogni dipendente. A questo vanno sommati 150 euro per ogni giornata di lavoro a partire dalla data di inizio vendemmia, più una sanzione in misura forfettaria, più le ritenute fiscali e i contributi Inps. Inoltre la sanzione civile non può essere inferiore a 3000 euro. Di contro un operaio agricolo percepisce uno stipendio mensile di 930 euro lordi, mentre la paga giornaliera per le campagne di raccolta è di 6,61 euro (lordo).
Si tratta di casi diversi da quelli del lavoro nero, ricordiamolo.
La legge (“legge Biagi”) parla chiaro e definisce con una norma apposita il rapporto tra i titolari delle imprese agricole ed i propri familiari. La norma, in vigore dal 24 ottobre 2003, consente l’apporto di lavoro gratuito da parte dei parenti e degli affini dell’imprenditore agricolo, questo non per forza coltivatore diretto o, entro il 3° grado. Le prestazioni occasionali esulano quindi dal mercato del lavoro non essendo riconducibili né al lavoro subordinato, tanto meno a quello autonomo. Prestazioni, quindi, che non fanno sorgere alcun obbligo contributivo. Ricordiamo che il lavoro dei parenti ed affini entro il 3° grado deve essere prestato rigorosamente a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al vitto ed alloggio ed ai rimborsi spese. Una normativa questa che a suo tempo era stata fortemente voluta dalle organizzazioni di categoria
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