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13/02/2019 08:44:00

Marsala, incidente sul lavoro: imprenditore condannato per carenze sicurezza

 “Il comportamento di F.S. costituiva una prassi lavorativa, demandata sic et simpliciter dal D’Amico al lavoratore, che più volte gli aveva rappresentato il problema, ricevendone come risposta che spettava a lui risolverlo, l’importante era che la produzione non andasse in blocco. Pertanto, nessuna stranezza ed imprevedibilità è ravvisabile nella condotta del lavoratore, mentre nessuna accortezza risulta essere stata posta in essere dall’imputato al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore”.

E’ quanto ha affermato, in aula, l’avvocato di parte civile Arianna Rallo nella sua arringa nel processo che, per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha visto la condanna del 51enne imprenditore marsalese Antonio Massimiliano D’Amico, contitolare, legale rappresentante e amministratore unico di una importante azienda che produce gelati e dolci.

Ad emettere la sentenza è stato il giudice monocratico Iole Moricca, che a D’Amico ha inflitto una multa (penale) di 200 euro senza sospensione condizionale, di fatto quanto previsto dalla legge per questo reato. L’imprenditore era finito sotto processo a seguito del grave incidente sul lavoro di cui rimase vittima un operaio (F.S.) che all’epoca del fatto, il 5 marzo 2015, aveva 28 anni.

Il dipendente, prima di riprendersi, rimase in coma per alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che coordinati dalla Procura di Marsala condussero le indagini, F.S., addetto all’imballaggio e al magazzino con mansione di “aiuto cellista”, rimase schiacciato, subendo gravi lesioni alla testa e alle costole (fratture multiple), dal macchinario “pallettizzatore” con il quale stava lavorando all’interno della cella frigorifera. L’indagine scattò d’ufficio. Non ci fu bisogno della querela della vittima. Come previsto dalla legge quando si tratta di lesioni di una certa gravità. Dopo essersi ripreso, F.S. raccontò agli investigatori quanto gli era accaduto. Né, del resto, poteva esimersi, essendo stato ascoltato in qualità di testimone. E forse per il timore di perdere il lavoro, non si è neppure costituito parte civile nel processo. Assistita dall’avvocato Arianna Rallo, lo ha fatto, però, la sorella (alla quale il giudice ha riconosciuto un risarcimento danni “provvisionale” di 2 mila euro). Ciò nonostante, il suo contratto a tempo determinato (contratto stagionale), dopo la scadenza, non è stato rinnovato dall’azienda. “E’ certo – ha affermato in aula il legale di parte civile - che il comportamento del lavoratore, concretizzatosi nel superare le barriere fotoelettriche di sicurezza per salire sopra la macchina e pulire i rulli e i catarifrangenti che continuamente si appannavano rendendo inoperante la macchina stessa, non riveste quel carattere di eccezionalità, atipicità o imprevedibilità richiesto dalla norma al fine di escludere il rapporto di causalità”.



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