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07/11/2025 09:00:00

“Pala Daidone e Stadio: Antonini non può portar via nulla. Ecco cosa dice la legge"

Gentile direttore di TP24,

La polemica tra il Comune di Trapani, nella persona del Sindaco, Giacomo Tranchida, e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, nella persona del Presidente, Quinci Salvatore, da un lato, e Valerio Antonini, Presidente di SharK Basket Trapani e F.C. Trapani 1905, dall’altro,  è giunta ormai all’epilogo con la risoluzione delle concessioni del palazzetto dello Sport di Via Ilio a Trapani e dello Stadio Provinciale di Erice, dopo avere infuriato per parecchio tempo.

 

Valerio Antonini si rifiuta di stipulare il rinnovo della concessione con il Comune di Trapani a seguito del cambio di natura giuridica della società, passata da SSD dilettantistica a società a scopo di lucro, passaggio obbligato dopo la promozione dalla Serie A2 alla LegaBasket Serie A.

Come pure di pagare le bollette di consumo dell’energia elettrica sia nel palazzetto dello Sport che nello stadio provinciale e minaccia non solo di asportare e rimuovere le attrezzature apportate in entrambi gli stadi per renderli conformi agli standard imposti dagli organismi del settore, ma anche di trasferire in altri stadi siti fuori della sede di Trapani le partite che saranno disputate in casa.

 

Orbene, interpellato da alcuni tifosi nonchè abbonati sia al Basket che al Calcio, dopo avere attentamente valutato  il problema, ritengo di esprimere il seguente mio parere.

Quanto al primo quesito vige il principio generale secondo il quale quando il concessionario esegue lavori di ristrutturazione e migliorie su un immobile di proprietà altrui, non acquista la proprietà dei materiali incorporati nell’immobile.

 

A norma dell’art. 934 cod. civ. “ciò che è incorporato alla cosa principale appartiene al proprietario di essa”.

Quindi, una volta che i materiali sono incorporati stabilmente nell’edificio, diventano di proprietà del concedente e cioè del proprietario dell’immobile.

Il concessionario pertanto non può asportarli perché ciò equivarrebbe a una sostituzione di beni non più suoi.

Al più, egli può avere diritto a un’indennità o ad un rimborso per le opere eseguite se le migliorie sono state autorizzate o necessarie per la destinazione del bene e il contratto prevede un rimborso o un riconoscimento economico in caso di risoluzione. Nei contratti di concessione amministrativa o patrimoniale, la regola è che le opere restano acquisite gratuitamente al concedente, salvo diverso patto espressamente stabilito.

 

Quanto al secondo quesito se la società sportiva trasferisce le partite in un altro impianto, bisogna distinguere: a) se il trasferimento è temporaneo e dovuto a cause di forza maggiore o necessità ( es. lavori di sicurezza, inagibilità dello stadio, decisioni federali) non sorge un diritto al risarcimento, ma l’abbonato può chiedere un rimborso parziale o, in alternativa, la proroga dell’abbonamento; b) se il trasferimento è definitivo o fuori sede in un impianto lontano o diverso da quello previsto nel contratto di abbonamento, la situazione cambia:

-si tratta di una modifica sostanziale dell’oggetto del contratto;

- l’abbonato può recedere e chiedere la restituzione del corrispettivo;

- può anche chiedere il risarcimento del danno (spese sostenute, perdita di utilità del contratto).

 

A suffragio dell’assunto i fondamenti normativi si rinvengono nell’art. 1373 c.c. (recesso dal contratto), nell’ art. 1463 c.c. (impossibilità sopravvenuta della prestazione), nell’art. 1467 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta) e nell’art. 33 e seguenti del Codice del Consumo a’ sensi del quale una clausola che consente alla società di cambiare sede senza giustificato motivo può essere nulla o inefficace.

In conclusione, dunque, con tutte le tegole che gli pendono sul capo ad Antonini mancherebbero pure queste.

 

Avv. Vincenzo Orlando