Il dibattito attorno agli Asacom non può diventare materia da campagna elettorale: sarebbe un grave sfregio alle istituzioni scolastiche, agli alunni con disabilità e agli stessi assistenti. Ma chi sono gli Asacom? Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono figure essenziali per il supporto in classe agli alunni con disabilità. Sono a carico degli enti locali, ma vengono gestiti tramite cooperative. Si tratta di un’assistenza specialistica fornita al singolo studente – in aggiunta all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno e ai docenti curriculari – per sopperire a problemi di autonomia e/o comunicazione.
Profilo Normativo
La figura dell’Asacom è prevista dalla Legge 104/92, ma per definirne il profilo professionale il Ddl 1141 introduce un inquadramento giuslavoristico adeguato, finalizzato a garantire un servizio di elevata qualità agli studenti con disabilità.
Ciò che ancora manca è infatti una disciplina nazionale che stabilisca titoli e requisiti per svolgere questa attività.
Il Ddl prevede tre canali di accesso alla professione: laurea L-19 in Scienze dell’Educazione; qualifica di educatore professionale, socio-pedagogico o socio-sanitario;
- clausola di salvaguardia per chi ha almeno 24 mesi di esperienza, anche non continuativi, nelle scuole e possiede il diploma di scuola secondaria superiore.
Successivamente si accederà tramite concorso pubblico per titoli ed esami, cui potranno partecipare coloro che abbiano lavorato per almeno 36 mesi (non continuativi) presso regioni, enti locali o società appaltatrici, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Il testo, approvato dalla VII Commissione del Senato il 28 ottobre 2025, potrebbe rappresentare un passo avanti nell’inclusione scolastica.
L'assegnazione
La procedura di assegnazione dell’Asacom inizia con la certificazione che stabilisce la necessità o meno di questa figura di supporto.
Il dirigente scolastico deve poi farsi portavoce presso l’ente locale, richiedendo in tempo utile l’assistente specializzato.
La competenza è così ripartita: Comuni: scuole elementari e medie; Province / Liberi Consorzi: scuole superiori. La sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/2024 ribadisce che l’attribuzione delle ore di assistenza specialistica deve tener conto delle risorse a disposizione del Comune.
Quanto indicato nel PEI, quindi, non è vincolante per l’ente locale.
Assegnazione Asacomo: gli step
Prima di arrivare all’assegnazione occorre una serie di passaggi.
La famiglia deve essere in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della L.104/92 (art. 3 comma 3 o comma 1), corredata da diagnosi funzionale del neuropsichiatra infantile.
Sono due documenti indispensabili, perché definiscono i bisogni dell’alunno.La scuola convoca il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) e redige il PEI, in cui vengono specificati la necessità dell’Asacom e il numero di ore richieste. Il PEI è il documento formale che certifica il bisogno di assistenza.In base all’organizzazione territoriale, la domanda viene inviata al Comune, al Libero Consorzio o, in alcuni casi, tramite la stessa scuola o la famiglia, allegando: PEI; Certificazione L.104; Diagnosi funzionale.
Il problema
In linea generale, senza certificazione INPS (L.104) o senza diagnosi funzionale del neuropsichiatra, non è possibile assegnare un Asacom.
La legge richiede un riscontro clinico ufficiale che giustifichi l’assistenza. Comune e Libero Consorzio non possono basarsi solo su relazioni scolastiche.
Esistono però eccezioni:
se la famiglia ha avviato l’iter diagnostico ma la certificazione definitiva non è pronta, la Neuropsichiatria può rilasciare una certificazione provvisoria.
Con questa, il GLO può inserire l’esigenza nel PEI e il Comune può attivare l’Asacom in via temporanea.
È una prassi frequente, data la lentezza dell’INPS nel rilascio della 104.
La Sintesi
La scuola può segnalare i bisogni degli alunni, ma non può sostituirsi alla diagnosi. Lo stesso vale per il Comune.
Un Asacom può essere assegnato solo in presenza di: 104 INPS + diagnosi ASP; diagnosi ASP e 104 non ancora rilasciata, ma con certificazione provvisoria. Un Asacom non può mai essere assegnato quando: manca qualsiasi certificazione sanitaria; è presente solo una relazione scolastica.