Separazione delle carriere: riforma necessaria o rischio politico?
A una settimana dal referendum sulla riforma della giustizia, che riguarda soprattutto la separazione delle carriere dei magistrati, il dibattito è sempre più rovente.
Entrando nel merito del confronto: la ragione del SI è perché sarebbe il giusto compimento del processo accusatorio introdotto dal codice redatto da Giuliano Vassalli nel 1989 e garantito dall'art. 111 della Costituzione il -"giusto processo"-, che si basa sulla parità tra accusa Pubblico Ministero -PM-e difesa, con la prova formata oralmente in dibattimento. Il PM è l'organo della magistratura che rappresenta lo Stato e l'interesse pubblico nel processo penale e l'articolo 358 del cpp afferma che: "Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". Alcuni giuristi sostengono che il PM non sia soggetto alla legge, e a conferma della tesi rammentano l'articolo 101 della Costituzione, comma 2: "I giudici sono soggetti soltanto alla legge." Poiché il PM fa parte della magistratura (art. 104), come i giudici, tale principio si applica anche a lui, garantendone indipendenza e imparzialità. Inoltre a chiarire l'articolo 101 c'è la sentenza della Corte Costituzionale n.22 del 1959, che nella parte: "Considerato in diritto, capoverso 13 recita: "Invero l'art. 101 ("il giudice è soggetto soltanto alla legge"), enunciando il principio della indipendenza del singolo giudice, ha inteso indicare che il magistrato nell'esercizio della sua funzione non ha altro vincolo che quello della legge."
A consolidare il concetto, l'articolo 112 della Costituzione stabilisce che: "ll pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale'. Inoltre (dati del ministero della giustizia, del 2023) il 65/70% dei fascicoli trattati annualmente, non arriva in dibattimento. Sul restante il 50% è assolto. A garanzia dell'imputato, che sarebbe il motivo nobile della riforma, la legge Cartabia del 2021 ha introdotto l'improcedibilità dell'azione penale nei giudizi di impugnazione (appello e Cassazione) per superamento dei termini massimi di durata (art. 344-bis c.p.p.).Se non definiti entro 2 anni (appello) o 1 anno (Cassazione) il processo si estingue senza sentenza, salvo nei casi di reati gravi per i quali non si applica, con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo. Riflessione finale, a protezione assoluta del cittadino esistono i tre gradi di giudizio, il sorteggio libero per i magistrati, e ponderato per il parlamento che nella sostanza continuerà a scegliersi i membri laici del CSM, ha il retrogusto che la politica voglia maggiore potere decisionale su Dike, confermato dal guardasigilli Nordio ideatore della norma "Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo".
Vittorio Alfieri
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