A meno di dieci giorni dal referendum per la separazione delle carriere dei magistrati, il dibattito è sempre più rovente. Entrando nel merito del confronto: la ragione del SÌ è che esso rappresenterebbe il giusto compimento del processo accusatorio introdotto dal codice redatto da Giuliano Vassalli nel 1989 e garantito dall’art. 111 della Costituzione, il “giusto processo”, che si basa sulla parità tra accusa — Pubblico Ministero (PM) — e difesa, con la prova formata oralmente in dibattimento.
Il PM è l’organo della magistratura che rappresenta lo Stato e l’interesse pubblico nel processo penale e l’articolo 358 del c.p.p. afferma che: “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.
Alcuni giuristi sostengono che il PM non sia soggetto alla legge e, a conferma della tesi, rammentano l’articolo 101 della Costituzione, comma 2: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Poiché il PM fa parte della magistratura (art. 104), come i giudici, tale principio si applica anche a lui, garantendone indipendenza e imparzialità. Inoltre, a chiarire l’articolo 101, c’è la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 1959 che, nella parte “Considerato in diritto”, capoverso 13, recita: “Invero l’art. 101 («il giudice è soggetto soltanto alla legge»), enunciando il principio dell’indipendenza del singolo giudice, ha inteso indicare che il magistrato, nell’esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge.”
A consolidare il concetto, l’articolo 112 della Costituzione stabilisce che: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Inoltre, secondo dati del Ministero della Giustizia (2023), il 65–70% dei fascicoli trattati annualmente non arriva in dibattimento. Sul restante, circa il 50% si conclude con assoluzione. A garanzia dell’imputato — che sarebbe il motivo nobile della riforma — la legge Cartabia del 2021 ha introdotto l’improcedibilità dell’azione penale nei giudizi di impugnazione (appello e Cassazione) per superamento dei termini massimi di durata (art. 344-bis c.p.p.). Se non definiti entro 2 anni (appello) o 1 anno (Cassazione), il processo si estingue senza sentenza, salvo nei casi di reati gravi per i quali la norma non si applica, con l’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo. Riflessione finale: a protezione del cittadino esistono i tre gradi di giudizio; il sorteggio libero per i magistrati, e quello ponderato per il Parlamento, che nella sostanza continuerà a scegliersi i membri laici del CSM, lascia il retrogusto che la politica voglia maggiore potere decisionale su Dike. Il tutto è confermato dal Guardasigilli Nordio, ideatore della norma: “Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”.
Vittorio Alfieri