Aborto in Sicilia, la Corte costituzionale boccia il ricorso del Governo
La Corte Costituzionale chiude il caso sulla legge siciliana sull’aborto (l. 23/2025) e chiarisce un punto decisivo: garantire l’interruzione volontaria di gravidanza è un obbligo del sistema sanitario, anche in presenza di un’alta percentuale di medici obiettori che devono essere comunque tutelati nell’esercizio del loro diritto.
Con la sentenza n.42 del 2026, i giudici costituzionali hanno respinto l’impugnativa del Governo sulla norma regionale 23/ 2025 , che impone alle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane di dotarsi di «idoneo personale non obiettore di coscienza» per garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza (IGV).
Il contesto e la legge 23/2025
Il 4 agosto scorso il governo Meloni aveva impugnato la legge regionale, ritenendola incostituzionale in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e libertà di coscienza. Secondo la presidenza del consiglio, la norma avrebbe potuto escludere gli obiettori di coscienza dai concorsi negli ospedali nascondendosi dietro l’obbligo di garantire personale non obiettore.
Ma cosa dice davvero la legge n. 23 del 2025? La norma non vieta l’obiezione di coscienza né introduce selezioni “ideologiche”. Stabilisce invece un principio organizzativo: le aziende sanitarie devono garantire, in concreto, la presenza di personale non obiettore sufficiente ad assicurare il servizio IVG. In altre parole, non interviene sulle convinzioni individuali dei medici, ma sull’obbligo del sistema sanitario di funzionare.
La legge nasce da un problema strutturale in Sicilia: con oltre l’86% di personale sanitario obiettore – e punte che superano il 90% – il diritto all’aborto rischia di trasformarsi in un percorso a ostacoli, se non in un diritto negato. È realtà quotidiana: ospedali che non garantiscono il servizio; reparti scoperti, dai ginecologi al personale medico di anestesia a quello infermieristico e di sala operatoria.
La Regione è intervenuta per colmare questo divario tra diritto formale e diritto reale che è antico e strutturale: un vuoto concreto, fatto di donne costrette a viaggi della speranza, esposte a giudizio nei consultori, stigmatizzate, invitate a rinunciare. Di casi come quello di Valentina Milluzzo, morta di “obiezione di coscienza”. O come quello dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani che, nel 2016 restò completamente scoperto per il servizio di IVG non avendo personale medico non obiettore, a fronte di una richiesta di circa 600 interventi annui. La vicenda siciliana è dunque il punto più avanzato di una tensione tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro effettiva esigibilità.
Cosa dice davvero sentenza della Corte Costituzionale
La sentenza n. 42 del 2026 non riconosce nella norma siciliana alcun principio di incostituzionalità, perché non fa riferimento a concorsi o assunzioni, ma di istituire aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia. É una verità che la politica nazionale ha provato a piegare, e che invece la Corte costituzionale ha rimesso al suo posto non solo sul piano tecnico ma su quello, più profondo, del bilanciamento tra libertà individuali e diritti collettivi.
Il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza deve essere garantito. E se non lo è, le Regioni possono – e devono – intervenire, senza escludere gli obiettori dai concorsi pubblici.
La Corte costituzionale ha rigettato le censure dello Stato contro l’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2025, chiarendo un equivoco decisivo: la norma siciliana non introduce concorsi riservati ai non obiettori, né discrimina chi sceglie di non praticare l’aborto. La Consulta ha invece adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata: i concorsi restano aperti a tutti; la distinzione tra obiettori e non obiettori interviene solo dopo, nella fase organizzativa; l’obiettivo è garantire il servizio, non selezionare le persone in base alle loro convinzioni morali. In altri termini: nessuna discriminazione, ma una responsabilità organizzativa.
La norma, letta correttamente, “opera esclusivamente su un piano organizzativo” e serve a rendere effettivo un diritto già previsto dalla legge nazionale. E infatti la Corte lo ribadisce con chiarezza: spetta agli ospedali assicurare l’IVG, e la Regione ha agito legittimamente per garantire questo obbligo.
La Consulta, oltre a decidere, indica anche la strada. Non servono concorsi riservati – che sarebbero incostituzionali – ma strumenti già previsti dall’ordinamento: mobilità del personale; convenzioni con specialisti; organizzazione funzionale dei reparti. È una soluzione meno “visibile”, ma più solida: non interviene sulle convinzioni individuali, ma sull’efficienza del sistema sanitario.
Il punto politico: una sentenza che smentisce il Governo
C’è poi un livello che va oltre il diritto e investe la politica. La decisione smonta l’impianto dell’impugnativa governativa, che si fondava su un’interpretazione forzata della norma. Non a caso, la stessa Regione ha dimostrato in giudizio che non esisteva alcun concorso “riservato”.
Il risultato è una sentenza interpretativa di rigetto: la legge resta in piedi, pienamente efficace. E, come ha sottolineato il primo firmatario della norma, il deputato regionale Dario Safina (PD), cade anche l’alibi politico: “Adesso non ci sono più alibi. Chiediamo che vengano immediatamente predisposti i decreti attuativi per istituire, laddove ancora non esistano, le aree funzionali dedicate all’IVG all’interno delle unità operative di ginecologia e ostetricia. Allo stesso tempo, è necessario attivare tutte le forme di reclutamento previste – mobilità e convenzioni – per garantire personale adeguato” . Senza più rinvii, senza più polemiche.
Il deputato dem non ha risparmiato un affondo nei confronti del Governo Meloni e del suo centrodestra: “Ancora una volta assistiamo a un impugnativa ideologica. Si interviene non sulla base dell’effettiva lesione dei diritti, ma in funzione di una visione politica precostituita. È la dimostrazione che una forma di autonomia differenziata esiste già nei fatti: si colpiscono selettivamente ed esclusivamente le leggi che non si condividono, a prescindere dal loro contenuto e dagli effetti sui cittadini”.
Ma il cuore della questione non è giuridico. È sociale. La legge 194/78 riconosce l’obiezione di coscienza come diritto fondamentale e la Corte lo ribadisce: è espressione della persona, un valore costituzionale altissimo. Ma non è un diritto assoluto. Deve essere bilanciato con altri diritti, a partire da quello alla salute e all’autodeterminazione delle donne. Ed è qui che la Sicilia diventa un caso emblematico. La legge 194 esiste da quasi mezzo secolo. Ma la sua applicazione resta diseguale, frammentata, spesso ostacolata: un diritto che va difeso e rivendicato quotidianamente.
La sentenza n. 42 dice una cosa semplice, ma decisiva: non si può usare l’obiezione di coscienza come alibi per non garantire un servizio pubblico essenziale. La libertà individuale va tutelata. Sempre. Ma non può trasformarsi in un vuoto istituzionale. La Regione Siciliana ha provato a colmarlo e la Corte costituzionale ha detto che poteva farlo. Ora resta la parte più difficile: far sì che quel diritto, finalmente, smetta di esistere solo sulla carta e si sposti negli ospedali.
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