Decadenze a Trapani, voto palese o segreto? Cosa dicono norme e regolamenti
Il 16 settembre il Consiglio comunale di Trapani dovrà decidere - finalmente - sulla decadenza di cinque consiglieri comunali.
Ma prima del merito c'è una questione che rischia di diventare il primo vero scontro della seduta: il voto sarà palese o segreto?
La giurisprudenza, su questo punto, non è tutta nella stessa direzione.
Non si tratta infatti di approvare una normale delibera amministrativa: in gioco c'è la permanenza in carica di Andrea Genco, Marzia Patti, Vincenzo Guaiana, Angela Grignano e Giovanni Parisi, eletti dai cittadini nel 2023 e oggi sottoposti a un procedimento di decadenza per le assenze alle sedute del 22 e 23 ottobre 2025.
E c'è un secondo elemento da considerare: se una o più decadenze venissero approvate, cosa succederebbe subito dopo ai seggi rimasti vacanti? La risposta è la surroga, con il subentro dei primi dei non eletti secondo le regole elettorali, ma anche questa operazione passa attraverso un atto del Consiglio.
Il punto di partenza: il TUEL
La norma nazionale di riferimento è l'articolo 43, comma 4, del TUEL (Testo Unico Enti Locali).
La legge consente agli Statuti comunali di stabilire i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo al consigliere la possibilità di far valere le proprie giustificazioni.
Il TUEL, però, non stabilisce una regola generale secondo cui la decadenza debba essere votata necessariamente a scrutinio segreto oppure necessariamente con voto palese.
La questione viene quindi rimessa, in larga parte, alle norme dell'ente e alla loro interpretazione.
Ed è qui che, a Trapani, nasce il problema.
Cosa dice lo Statuto del Comune di Trapani
Lo Statuto comunale prevede all'articolo 22 che i consiglieri votino normalmente in forma palese, ma stabilisce un'eccezione per le deliberazioni «concernenti persone»: queste vengono assunte a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente disciplinati diversamente dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.
Lo stesso Statuto, all'articolo 23, stabilisce espressamente lo scrutinio segreto per l'elezione di persone in seno a organi interni o esterni.
E qui sta il nodo: una delibera sulla decadenza di un consigliere è una deliberazione “concernente una persona” oppure è, soprattutto, una decisione sulla composizione del Consiglio comunale?
È su questa distinzione che si dividono le interpretazioni.
La tesi del voto segreto
La lettura favorevole allo scrutinio segreto parte dal testo letterale dello Statuto: la deliberazione riguarda un consigliere individuato e produce un effetto sulla sua permanenza in carica.
Il precedente regolamentare richiamato anche nella documentazione sulla materia stabilisce, come regola, il voto palese e individua nello scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
Ed è qui che la questione diventa interessante.
C'è infatti una sentenza particolarmente importante del TAR Lombardia, n. 31 del 2018 - ma anche quella relativa alla decadenza del consigliere del Comune di Maletto - nella quale si ritenne corretto che la decadenza fosse deliberata in seduta pubblica e con voto palese.
La ragione è significativa: secondo il TAR, non si trattava di una decisione sulle qualità personali del consigliere, ma di una decisione sulla composizione del Consiglio comunale, direttamente collegata alla volontà popolare espressa attraverso le elezioni.
Il ragionamento è semplice: se il Consiglio deve stabilire se un eletto abbia perso il diritto a rimanere nell'assemblea per fatti oggettivamente verificabili, prevale l'esigenza di trasparenza.
La stessa sentenza sottolinea l'interesse della collettività a conoscere come gli eletti esercitino il proprio mandato e come l'organo politico reagisca a ripetute assenze.
Il TAR ha ritenuto legittimo il voto palese, perché la verifica riguarda la oggettiva giustificabilità delle assenze, non un giudizio sulle qualità morali o personali del consigliere.
Quando il regolamento non impone espressamente il segreto, il voto palese costituisce la regola generale; lo scrutinio segreto rappresenta invece una deroga che deve trovare una specifica ragione.
Ma la giurisprudenza non è uniforme e la materia presenta precedenti differenti e va letta alla luce della disciplina specifica di ciascun Comune.
Il punto decisivo, quindi, non è soltanto trovare una sentenza che dica “palese” o “segreto”.
Bisogna verificare che cosa preveda lo Statuto e il regolamento del Comune interessato e quale sia concretamente l'oggetto della deliberazione.
E a Trapani é l'articolo 22 dello Statuto la chiave di volta.
La decadenza riguarda la persona o il Consiglio?
È questa, in definitiva, la domanda giuridica dalla quale dipende gran parte della questione.
Se si considera prevalente l'elemento personale – il Consiglio sta decidendo se un determinato consigliere debba essere dichiarato decaduto – la previsione statutaria dello scrutinio segreto assume un peso importante.
Se invece si considera prevalente l'oggetto istituzionale – il Consiglio sta modificando la propria composizione sulla base dell'accertamento di fatti oggettivi – allora entrano in gioco i precedenti che hanno ritenuto legittimo il voto palese.
Per questo è difficile sostenere, in astratto, che esista una regola nazionale secondo cui ogni decadenza debba essere votata segretamente.
Ma è altrettanto prudente evitare l'affermazione opposta.
Ma nel comunicato della Giunta il tono si fa ancora più duro. Il sindaco Giacomo Tranchida parla di una vicenda che sarebbe ormai «tutta una pantomima, una vendetta politica», dietro la quale ci sarebbero alcuni consiglieri che vorrebbero «tagliare le gambe all'amministrazione comunale» attraverso la decadenza di consiglieri eletti e parla di una vera e propria «forma di violenza diretta e indiretta» esercitata sui rappresentanti istituzionali.
Il passaggio più politico riguarda proprio il voto segreto: per Tranchida chi è convinto della legittimità della decadenza dovrebbe «metterci la faccia», mentre il voto segreto consentirebbe di nascondersi dalle proprie responsabilità.
Cosa sostiene Maurizio Miceli (FdI)
Di segno diverso, ma con una motivazione particolare, è la posizione di Maurizio Miceli, leader dell'opposizione.
In una precedente intervista a Tp24 ha definito la decadenza un atto prettamente amministrativo: «Il compito del Consiglio comunale è solo quello di valutare se le giustificazioni addotte dai consiglieri in questione siano ammissibili o meno. Tutto qua».
Miceli ha però aggiunto un elemento importante: «Una giustificazione fatta male è un demerito della persona, quindi si può chiedere il voto segreto». Una posizione che porta il confronto direttamente sul nodo giuridico centrale di questa vicenda: il Consiglio sta valutando esclusivamente fatti e giustificazioni oppure, nel farlo, sta anche formulando un giudizio sulla persona del consigliere? E fa riflettere sulle giustificazioni di Claudia La Barbera, ritenute accettabili.
E se il consigliere decade? Arriva la surroga
C'è poi un altro aspetto che a Trapani rischia di passare in secondo piano ma è fondamentale: il Consiglio non può semplicemente perdere cinque componenti e rimanere così.
La cessazione dalla carica di un consigliere apre la procedura per la sostituzione del seggio vacante. La logica della surroga è quella di preservare la rappresentanza uscita dalle urne: il posto viene attribuito al candidato che segue nella medesima lista, previo controllo dei requisiti e con apposita deliberazione consiliare.
La giurisprudenza ha chiarito che la surroga costituisce una procedura autonoma rispetto alla decadenza, anche se è proprio quest'ultima a creare il posto vacante.
Un esempio recente arriva dal Comune di Maletto: decadenza, verifica del subentrante, surroga e convalida.
La partita del plenum
Ed è qui che entra in gioco il plenum dell'aula.
Se il Consiglio dichiarasse decaduti uno, due, tre, quattro o tutti e cinque i consiglieri, la questione successiva sarebbe quella di ricostituire la composizione dell'assemblea attraverso le relative surroghe in corso d'opera.
La finalità è proprio quella di non lasciare stabilmente vacante il seggio e di garantire la continuità dell'organo rappresentativo.
Per Trapani, dunque, il 16 settembre potrebbe non esserci soltanto la sequenza «decadenza sì, decadenza no». In caso di approvazione, si aprirebbe immediatamente anche il tema della ricostituzione dell'aula.
Cosa succederà il 16 settembre?
La questione, a questo punto, può essere riassunta così.
Il voto palese ha dalla sua parte una linea giurisprudenziale significativa, secondo cui la decadenza riguarda la composizione dell'organo e l'accertamento di fatti oggettivi, non le qualità personali dell'eletto.
Il voto segreto trova invece un argomento importante nel testo dello Statuto di Trapani, che prevede lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.
Per questo, la questione non si risolve con uno slogan politico.
La Presidenza dovrà stabilire quale disposizione sia applicabile alla specifica deliberazione. E se si sceglierà una modalità diversa da quella ritenuta ordinaria, sarà proprio la motivazione giuridica della scelta a poter diventare uno dei primi punti di ricorso.
Per cui, é l'istanza per il voto segreto che dovrebbe essere sottoposta alla votazione dell'aula e non viceversa.
Dopo il voto sulle decadenze - che saranno affrontate singolarmente - poi, ci sarà l'altro passaggio: le surroghe dei consiglieri eventualmente decaduti, per riportare il Consiglio alla sua composizione prevista dalle elezioni.
Insomma, il 16 settembre a Palazzo Cavarretta non si voterà soltanto sul destino di cinque consiglieri. Si voterà anche sul modo in cui un'assemblea eletta dai cittadini esercita il proprio potere di espellere uno dei suoi componenti e, soprattutto, dimostrerà in che considerazione si tiene la volontà dell'elettorato.
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