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03/10/2026 06:00:00

Inchiesta Safina, dai domiciliari alla richiesta di archiviazione: le ragioni della Procura

Il contratto per la pubblica illuminazione potrebbe essere legittimo. Non c’è prova che Dario Safina abbia determinato l’impiego contestato dei fondi comunali. E gli elementi raccolti non bastano a dimostrare uno scambio tra i benefici offerti dall’impresa e l’attività dell’allora assessore. Sono questi i passaggi centrali con i quali la Procura di Trapani ha motivato la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sul deputato regionale del Pd.    

Non una richiesta generica. Nelle dieci pagine firmate dalla sostituta procuratrice Antonella Trainito , vengono riesaminate le contestazioni e spiegate le ragioni per le quali, secondo l’accusa, gli elementi acquisiti non consentono di prevedere una condanna.  

Il Gip Samuele Corso, però, ha disposto la prosecuzione delle indagini sul filone della pubblica illuminazione. Una decisione,arrivata dopo che anche nell’udienza del 21 settembre la Procura aveva insistito per chiudere il procedimento, sostenendo che non vi fossero ulteriori punti da esplorare. TP24

Nell’attesa degli sviluppi, vale dunque la pena tornare alle carte. Come si è passati dall’accusa che aveva portato Safina agli arresti domiciliari alla richiesta, avanzata dalla stessa Procura, di archiviare? La risposta sta nell’evoluzione delle contestazioni, nella documentazione prodotta dalle difese e nella valutazione che la pm compie sulla possibilità di sostenere quelle accuse in un processo.

 

L’incendio, le intercettazioni e i due filoni

 

La richiesta di archiviazione ricostruisce anzitutto l’origine degli accertamenti: un incendio nell’impianto di raccolta, trattamento e trasporto dei rifiuti della Trapani Servizi, in contrada Belvedere. Dopo il rogo erano state avviate intercettazioni sull’utenza di Carlo Guarnotta, allora amministratore unico della società, e su quelle di altri soggetti impiegati nel sito. 

Da quell’attività investigativa erano emerse due vicende. La prima riguardava la nomina del direttore generale della Trapani Servizi e un presunto accordo tra Guarnotta e Rosario Bellofiore. La seconda interessava la procedura per l’illuminazione pubblica, con il coinvolgimento di Safina, all’epoca assessore comunale, e di Christian Valerio, responsabile per la Sicilia della City Green Light.  

Il 24 gennaio 2024 Safina era finito agli arresti domiciliari. Dopo l’interrogatorio di garanzia, la misura era stata sostituita dall’obbligo di dimora, successivamente annullato dal Tribunale del Riesame. L’inchiesta, tuttavia, era proseguita. TP24

Un dettaglio della richiesta di archiviazione aiuta a leggere correttamente questa successione: nell’avviso di conclusione delle indagini, emesso l’11 dicembre 2024, le contestazioni erano già state parzialmente modificate rispetto a quelle sulle quali era stata chiesta la misura cautelare. Lo scrive espressamente la Procura. Non si tratta, quindi, di un’accusa rimasta identica dall’inizio alla fine.  

 

Il contributo delle difese

 

Le condotte inizialmente considerate penalmente rilevanti, scrive Trainito, ««alla luce dell’apporto fattivo delle difese degli indagati, non paiono più essere sostenibili in un dibattimento». ».  

È la Procura, dunque, a riconoscere che il lavoro difensivo ha inciso sulla propria valutazione. Nel seguito dell’atto vengono richiamati l’esame tecnico del contratto, la documentazione amministrativa, gli allegati alle memorie e la ricostruzione dei passaggi che avevano condotto all’approvazione del progetto. Materiali che, secondo la pm, mettono in dubbio alcuni presupposti delle accuse.  

La richiesta non si limita però a confrontare la ricostruzione degli investigatori con quella dei difensori. Si pone anche una domanda: con questi elementi, quale sarebbe il possibile esito di un processo?

 

 

Per la pm il processo non può servire a colmare le lacune

 

Nella parte iniziale dell’atto, Trainito richiama il criterio che impone al pubblico ministero di valutare non soltanto se un dibattimento possa essere utile, ma se gli elementi acquisiti consentano una previsione ragionevole di condanna.

La pm deve considerare anche i dubbi e le contraddizioni che potrebbero ripresentarsi davanti al giudice. Il processo, si legge, non deve essere inteso come un momento «potenzialmente riparatorio di lacune investigative»: non si può rinviare al dibattimento la soluzione di ogni problema già emerso durante le indagini.  

Applicando questo criterio, la Procura conclude che gli atti raccolti non consentono una previsione favorevole sulle possibilità di condanna degli indagati e che è plausibile una valutazione delle loro condotte come prive di rilievo penale.

È questa la premessa della richiesta. Le pagine successive spiegano perché, contestazione per contestazione.  

 

Il primo nodo: il project financing era davvero una procedura illegittima?

 

Il progetto riguardava l’efficientamento energetico, la manutenzione e la gestione dell’illuminazione pubblica di Trapani. Il valore complessivo indicato nell’atto era di 16.422.405 euro, senza Iva, con un contributo iniziale del Comune di 1,2 milioni di euro e una durata massima di quindici anni.    

Nel capo relativo alla procedura di affidamento, l’ipotesi accusatoria era che Safina e Valerio avessero agevolato City Green Light attraverso un utilizzo improprio del project financing, omettendo un’adeguata valutazione della sostenibilità economica dell’operazione e dei rischi connessi.

Il punto tecnico era questo: chi avrebbe sopportato il rischio economico dell’operazione?

Secondo l’impostazione accusatoria ricostruita dalla pm, il contratto avrebbe garantito all’impresa un canone annuale capace di remunerare tutte le spese, al quale si aggiungeva il contributo comunale per alcuni interventi. In questa lettura, il rischio non sarebbe stato realmente trasferito al privato: dietro lo schema del partenariato si sarebbe trovato, invece, un appalto di servizi.  

La richiesta attribuisce un ruolo centrale, nella costruzione di questa contestazione, al parere Anac n. 30/2024, acquisito dalla Procura, che aveva esaminato la natura dell’operazione, il pagamento dei corrispettivi, il finanziamento dell’investimento e il trasferimento del rischio.  

 

Perché la Procura rivede la valutazione sul contratto

 

La conclusione cambia dopo l’analisi tecnica della documentazione contrattuale svolta dalla difesa.

Secondo quanto riporta Trainito, da quell’esame emerge che non si può escludere che il contratto sia effettivamente un project financing, in particolare una concessione di servizi, con trasferimento del rischio al soggetto privato.

La memoria difensiva richiama inoltre operazioni considerate del tutto simili, stipulate con il Comune di Busto Arsizio, quello di Cornedo Vicentino, la Comunità montana di Valle Sabbia e il Comune di Gemona del Friuli. La pm considera questi documenti un riscontro alla valutazione proposta dalla difesa.  

La formulazione è importante: la richiesta non certifica in termini assoluti la regolarità di ogni aspetto dell’operazione. Sostiene che sono emersi elementi capaci di mettere in dubbio la precedente conclusione della Procura. Dubbi che, nella valutazione della pm, impongono di chiedere l’archiviazione per questo capo.

Non viene descritto un nuovo parere dell’Anac che annulli quello precedente. Viene spiegato perché la Procura, alla luce del materiale difensivo, non ritenga più sostenibile la propria impostazione accusatoria sulla procedura.  

 

I fondi comunali: che cosa avrebbe fatto Safina?

 

Un’altra contestazione riguardava l’utilizzo di 1,2 milioni di euro per finanziare la quota dell’investimento a carico del Comune.

Secondo l’accusa, Safina avrebbe contribuito all’approvazione del progetto destinando a un impiego diverso da quello previsto una quota dell’avanzo vincolato per l’efficientamento energetico al 31 dicembre 2019. Venivano contestati anche il ricorso a queste risorse durante l’esercizio provvisorio e l’assenza della necessaria copertura per il canone annuale, perché le somme di bilancio erano già impegnate per il precedente servizio di illuminazione.  

Ma qui la richiesta affronta una questione distinta dalla regolarità contabile dell’operazione: quale contributo concreto avrebbe dato Safina a quelle decisioni?

La documentazione prodotta dalla sua difesa, secondo la ricostruzione della pm, mostra una serie di incontri e interlocuzioni tra il Comune e City Green Light, prima e dopo l’approvazione del progetto. Non risulta però che Safina vi abbia partecipato, né che abbia indotto i rappresentanti comunali coinvolti nella contrattazione a determinare il contenuto degli atti.  

 

Il 14 agosto 2020 la giunta approva. Safina è assente

 

La Procura ricostruisce anche alcuni passaggi amministrativi.

Il 23 luglio 2020 era stata confermata la possibilità economica del Comune di coprire il contributo iniziale di 1,2 milioni. Il 6 agosto era stata trasmessa all’esecutivo una relazione tecnica che valutava il progetto in termini sostanzialmente positivi. Il 14 agosto 2020 la giunta aveva approvato il progetto, definendolo di pubblico interesse. Safina, in quella seduta, era assente.  

L’assenza alla riunione non è però l’unico argomento della pm. La richiesta aggiunge che né le indagini né i documenti prodotti dimostrano una sua partecipazione ai tavoli tecnici o un intervento volto a indurre i dirigenti alla stipula della convenzione.

La conclusione, a pagina sette, distingue con precisione i due piani: anche ammettendo che quei fondi fossero stati destinati a un uso diverso da quello previsto, non vi è prova che Safina abbia contribuito a quella decisione, «né direttamente, né indirettamente».  

Non è, dunque, una generale assoluzione dell’intera gestione amministrativa. È una valutazione sulla mancanza di elementi sufficienti per attribuire quella specifica condotta a Safina.

 

La corruzione ipotizzata: contributi, luminarie e visibilità politica

 

Resta il capitolo della corruzione, costruito nell’accusa originaria sull’ipotesi di uno scambio: Safina avrebbe favorito l’impresa nell’approvazione del project financing; Valerio avrebbe promesso o fornito sostegno economico, sponsorizzazioni e altre utilità capaci di accrescere la visibilità politica dell’assessore, poi candidato all’Ars.  

L’elenco contenuto nella richiesta è articolato. Comprende 50 mila euro per iniziative comunali non meglio identificate, oltre a 10 mila euro per “Natale 2019–Epifania 2020” e 20 mila euro per “Natale 2020–Anno Nuovo 2021”, attraverso l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Nella contestazione originaria venivano messe in discussione anche le modalità con le quali erano state gestite queste sponsorizzazioni.  

Figurano poi la donazione di sei telecamere per la Fontana del Tritone e l’abbeveratoio della Vasca della Madonna, con costi indicati in circa 4.400 euro; l’illuminazione delle Mura di Tramontana; la consegna gratuita di elaborati tecnici e calcoli illuminotecnici per il Campo Aula, utili a presentare un progetto per ottenere finanziamenti pubblici. Tra le utilità ipotizzate compare anche una promessa di sostegno elettorale.  

Non erano descritte, quindi, soltanto somme o beni destinati personalmente a Safina. La stessa richiesta precisa che i benefici erano rivolti alla pubblica amministrazione: il vantaggio personale ipotizzato per l’assessore consisteva nella visibilità positiva e nel possibile consenso politico ricavabile da quegli interventi. Questa era la ricostruzione accusatoria, non un fatto accertato da una sentenza.  

 

Perché, per la pm, non è dimostrato lo scambio

 

È qui che la richiesta compie il passaggio decisivo.

Secondo Trainito, i dubbi emersi sulla contestata illegittimità del project financing e sul contributo di Safina all’impiego dei fondi comunali incidono anche sull’ipotesi di corruzione. Se non sono sufficientemente dimostrati gli atti con i quali l’assessore avrebbe favorito l’impresa, viene meno la consistenza indiziaria del collegamento fra quegli atti e le utilità ricevute o promesse.  

La pm non sostiene che, siccome i benefici erano destinati al Comune, allora la corruzione fosse impossibile. Dice una cosa diversa: non sono stati raccolti elementi sufficienti sul rapporto di scambio.

Il documento lo chiarisce espressamente. Un’utilità può avere natura patrimoniale o non patrimoniale, andare al pubblico agente oppure a un terzo, e persino consistere in un beneficio di per sé lecito. Il problema, in questa vicenda, non è la natura del vantaggio, ma la dimostrazione del suo collegamento con l’esercizio della funzione pubblica. È il «nesso di causa ed effetto tra utilità e atto del pubblico ufficiale», scrive Trainito, a essere stato posto in dubbio.  

In termini più semplici: per la Procura non basta individuare interventi favorevoli alla città e un possibile ritorno d’immagine per l’assessore. Occorre dimostrare che quei benefici fossero legati ad atti compiuti da Safina per favorire l’impresa. La pm ritiene che gli elementi disponibili non consentano di sostenere questo collegamento con una previsione favorevole di condanna.  

 

Le intercettazioni e il «rapporto privilegiato»

 

Nell’ultima pagina viene richiamato il «rapporto privilegiato risultante dalle intercettazioni». Ma la pm precisa che non sono stati raccolti gravi indizi del fatto che quel rapporto abbia prodotto agevolazioni o favori.

Per Trainito, in mancanza di atti compiuti da Safina, direttamente o indirettamente, per favorire il privato, deve essere escluso il collegamento tra le ipotizzate promesse o dazioni e le sue funzioni. È su questa valutazione che si fonda la conclusione: gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una previsione favorevole sulle possibilità di condanna.  

La differenza tra un rapporto emerso nelle conversazioni e la prova di uno scambio corruttivo è, dunque, uno dei punti centrali della richiesta di archiviazione.

 

Trapani Servizi: la promessa di un incarico che non risulta provata

 

La richiesta firmata da Trainito riguarda anche Guarnotta e Bellofiore. In questo filone il Gip ha accolto la domanda di archiviazione. TP24

L’ipotesi iniziale era che Bellofiore avesse predisposto i bandi per la selezione del direttore generale della Trapani Servizi inserendo requisiti e punteggi favorevoli a Guarnotta. In cambio, quest’ultimo gli avrebbe promesso il rinnovo dell’incarico di consulente una volta ottenuta la nomina.  

Anche qui il problema individuato dalla pm è la dimostrazione del patto. Il Tribunale del Riesame aveva già ritenuto insussistenti i gravi indizi di corruzione, non ravvisando una promessa di Guarnotta relativa a un futuro incarico per Bellofiore.  

La Procura ricostruisce una riunione del 10 dicembre 2020 nella quale il consiglio di amministrazione aveva manifestato l’assenza di particolari esigenze immediate e l’intenzione di ricorrere a procedure pubbliche per gli incarichi. Guarnotta aveva comunicato questa posizione a Bellofiore, che l’aveva accolta con delusione e aveva continuato a manifestare la propria aspirazione a ottenere un incarico.  

Da queste risultanze, secondo la pm, non emerge una promessa di ricompensa per la predisposizione degli avvisi. La richiesta aggiunge che un’eventuale promessa sarebbe stata comunque subordinata a un evento futuro e incerto — la nomina dello stesso Guarnotta a direttore generale — e non avrebbe avuto i caratteri di serietà e concretezza richiesti nella valutazione del caso.