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05/04/2018 06:00:00

Scrive l'avvocato Di Benedetto, sull'uomo condannato per stalking sull'ex moglie a Marsala

 Gentile direttore

Nel complimentarmi con la Vostra redazione per il proficuo lavoro di informazione che con grande professionalità e dedizione viene portato avanti dai Vostri collaboratori, ritengo opportuno chiarire alcune circostanze in riferimento all’articolo da Voi pubblicato in data 31.03.2018 dal titolo Uomo condannato per stalking su ex moglie marsalese. “Voleva solo contatto con figlia".

Più precisamente il Vostro articolo riferiva della condanna del sig. Dhaoui Riadh alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato p e p dall’art. 612 bis c.p. a danno della mia assistita costituitasi parte civile unitamente alla figlia.

Orbene nello stesso articolo, così come nei precedenti che hanno menzionato la notizia, il collega di controparte (certamente in buona fede) ha più volte riferito circostanze assolutamente imprecise e non veritiere che sono state fortemente e decisamente sconfessate dalla istruttoria dibattimentale di primo grado presso il Tribunale di Marsala nonché dai procedimenti pendenti presso il Tribunale per iminorenni di Palermo. Tali dichiarazioni richiedono una immediata e non più rinviabile presa di posizione a tutela della mia assistita.

Proprio in tal senso, tralasciando ogni riferimento assolutamente ingeneroso rivolto alla mia cliente quale genitore affetto dalla “sindrome della madre malevole”, epiteto che cozza fortemente con i provvedimenti emessi dai vari Tribunali che hanno affrontato la vicenda nonché dalla delicatezza del tema della violenza di genere tristemente noto alla cronaca nera, si rende opportuno, tuttavia, una precisa e netta smentita di altri avvenimenti che risultano assolutamente irreali.

Preliminarmente, infatti, si chiarisce che le condotte vessatorie ed oppressive poste in essere telefonicamente dall’imputato si riferisco ad un periodo temporale che va dal dicembre del 2013 al marzo del 2014. In quell’arco temporale sono state riscontrati ben 1350 contatti telefonici.

Ed ancora, l’accordo di separazione a cui controparte fa riferimento prevedeva un preciso rinvio al decreto emesso dal Tribunale per i minorenni con il quale la responsabilità genitoriale dell’imputato risultava fortemente compromessa. In tal senso era previsto che gli incontri tra il padre e la minore si  dovessero svolgere alla presenza dei servizi sociali. Pertanto appare assolutamente forviante citare il suddetto accordo di separazione tralasciando le gravissime responsabilità dell’imputato che non gli consentivano di esercitare pienamente e liberamente la propria responsabilità genitoriale.

L’istruttoria dibattimentale inoltre ha chiarito che lo stesso imputato attualmente risulta sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore.

In ultimo si rende necessario un chiarimento anche rispetto alla necessità del padre di sentire la figlia minore, necessità che avrebbe spinto lo stesso imputato – a dire del collega di controparte- a cercare disperatamente un contatto con la figlia.

In tal senso, tralasciando ogni commento sulla giustificazione rappresentata dalla controparte, riportiamo pedissequamente il capo di imputazione contestato all’imputato così da consentire ai lettori di stabilire autonomamente la corretta interpretazione della vicenda processuale.

Imputato ex art. 612 bis c.p. perché, con condotte reiterate ed abituali consiste nel tempestarla quotidianamente di chiamate e messaggi telefonici (soltanto nel periodo dal 01.12.2014 al 23.03.2015 sono stati riscontrati ben 1350 contatti), nell’apostrofarla con parole offensive nel corso delle telefonate quali “buttana” “fai schifo” “devi dare bastonate alla bambina perché è una bastarda” “rottainculo vai con le lesbiche e i finocchi” “cornuta” “bastarda” e con frasi minacciose quali “ti ammazzo” “te la farò pagare” “ammazzo tuo padre e tua madre”; nel seguirla e nell’appostarsi nei luoghi dalla stessa frequentati nei brevi periodi in cui lo stesso fa rientro a Marsala; minacciava e molestava B.L., ex coniuge dal quale risulta legalmente separato dal 16.05.2013 in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e di paura ed in modo da ingenerare un grave timore per l’incolumità propria e di sua figlia.

 

 

 

Si chiarisce che il Tribunale di Marsala nella persona del Giudice dott. Chiaramonte in riferimento alle condotte sopra dette e riportate nel capo di imputazione ha riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato condannandolo alla pena di mesi 10 di reclusione. 

Certi di aver aiutato il Vostro difficile compito di informazione e con la speranza di continuare esclusivamente presso le sedi giudiziarie opportune il dibattito tra le parti, si porgono

 

Cordiali saluti

Avv. Enrico l. di Benedetto



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