Dopo la pena detentiva per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito del procedimento “Annozero” (16 anni di carcere, definitivi dallo scorso 18 aprile), per il 40enne castelvetranese Carlo Cattaneo, imprenditore nel settore delle scommesse, è ormai definitiva anche la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e mezzo dopo l’espiazione della reclusione e la confisca dei beni. La sesta sezione penale della Cassazione ha, infatti, posto il suo sigillo sul decreto con cui, il 28 ottobre 2024, la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani.
La Suprema Corte ha, infatti, rigettato il ricorso difensivo (avvocati Roberto Fabio Tricoli e Luigi Miceli), nonostante il sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino avesse concluso per l’annullamento con “rinvio” a diversa sezione della Corte d’appello limitatamente alla confisca dei beni, in accoglimento di uno dei motivi del ricorso. Per i giudici romani, però, la motivazione del decreto impugnato non solo è “immune da vizi giuridici”, ma la “pericolosità generica” del Cattaneo emergerebbe dal processo. In particolare, per la “contiguità” emersa con esponenti del clan Santapaola e Guttadauro.
“Risulta, inoltre – evidenziano gli ermellini -, dal decreto del Tribunale che tale inquadramento attiene all’attività di organizzazione e gestione di scommesse on line illecite su siti “.com” in cui Cattaneo operava come intermediario di società estere prive di autorizzazione a operare sul territorio nazionale, attività che ha svolto godendo dell’appoggio e della “sponsorizzazione” di Francesco Guttadauro, nipote di Matteo Messina Denaro, il quale gli faceva da “garante”, consentendo la sua espansione fuori dal territorio di Castelvetrano, anche in zone ove erano egemoni altre famiglie mafiose (Catania e Palermo). Nel decreto impugnato si riporta un brano della sentenza di condanna di primo grado da cui risulta che già nel 2010 Cattaneo apriva un’agenzia con il marchio Planetwin 365 grazie all’appoggio dei fratelli Placenti (condannati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in quanto ritenuti appartenenti al clan Santapaola).
Il Tribunale ha evidenziato che tale attività illecita ha prodotto considerevoli profitti, trattandosi di scommesse che venivano pagate in contanti, ed ha ricostruito, sulla base degli elementi tratti dal procedimento penale, i successivi passaggi di tali proventi illeciti, in parte, occultati presso l’abitazione dei genitori di Alessandro Ferraro, in parte, fatti circolare tramite delle “carte al portatore” (cd. “e-wallet”) riconducibili alla società inglese Skrill Limited LTD (nel decreto si riportano, peraltro, delle conversazioni da cui è emerso che talune carte furono consegnate dal ricorrente ai suoi familiari) e, in altra parte, reimpiegati per l’acquisto della pizzeria Miro’s nella quale Cattaneo ha stabilmente impiegato i figli di Rosario Allegra, cognato di Guttadauro”.