Stadio e palazzetto. Quello che dice Antonini (o quello che ha capito) e come stanno le cose
Mettiamo ordine sulle vicende che riguardano la gestione, a Trapani, del palazzetto dello sport, di proprietà del Comune, e dello stadio, di proprietà dell'ex provincia.
Cominciamo dal nuovo capitolo nello scontro tra Valerio Antonini e il Libero Consorzio Comunale di Trapani.
In un post pubblicato sui social, il presidente della F.C. Trapani 1905 attacca l’ex Provincia e sostiene che la convenzione per lo Stadio Provinciale sarebbe stata automaticamente rinnovata fino a febbraio 2027, accusando i giornali di diffondere “invenzioni giornalistiche” e parlando di un clima creato per “destabilizzare la società”.
Antonini scrive di essere “sconcertato” per quanto riportato sulla scadenza della convenzione e ribadisce che eventuali pendenze sugli affitti sarebbero state compensate con i lavori eseguiti. Parla inoltre di un contro-decreto ingiuntivo da oltre 3 milioni di euro e conclude con toni sempre più drammatici.
Il problema è che gli atti ufficiali raccontano una storia diversa.
Cosa dice davvero la convenzione
Nell’estratto della determinazione di affidamento in concessione si legge chiaramente che:
l’aggiudicazione è stata disposta in favore della F.C. Trapani 1905 S.r.l.;
il canone concessorio annuale per la stagione in corso è pari a 256.500 euro oltre IVA e tasse, a cui si aggiungono 60.000 euro annui per la sicurezza e 70.000 euro per la manodopera;
soprattutto, al punto 3 si specifica che verrà stipulato un contratto “con durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno”, nel rispetto della normativa vigente.
Non si parla di rinnovo automatico fino al 2027. Non si parla di validità pluriennale garantita. Non si parla di proroga automatica.
La formula è chiara: durata annuale, con eventuale rinnovo, subordinato agli atti del servizio competente e alla normativa.
Rinnovo automatico? No.
Se una convenzione scade, per essere valida deve essere rinnovata con un atto formale. Un contratto pubblico non si proroga “per inerzia” o per interpretazione personale. Serve un provvedimento espresso.
La tesi del rinnovo automatico fino al 2027, alla luce del testo dell’atto, non trova riscontro documentale.
Il nodo della compensazione
Antonini insiste anche sul fatto che i canoni sarebbero stati “ampiamente compensati” con i lavori effettuati. Ma anche qui il punto è giuridico: la compensazione tra crediti e debiti verso un ente pubblico richiede un atto formale, non può essere semplicemente presunta o dichiarata unilateralmente.
Se non esiste un atto che disponga quella compensazione, per l’Ente il canone resta dovuto.
Il clima
Nel suo post Antonini parla di “destabilizzazione”, di clima ostile verso gli imprenditori e di verità che “renderà liberi”. Ma, al netto delle opinioni, il tema resta uno solo: cosa prevedono gli atti ufficiali.
E gli atti parlano chiaro: convenzione annuale, rinnovabile, non automatica.
Il resto è narrazione.
La nota della Provincia
Antonini pubblica un altro documento, che, secondo lui, gli dà ragione. E' ili documento inviato alla società (giugno 2025), dove il Libero Consorzio richiama proprio l’articolo 6 del contratto e aggiunge un riferimento all’art. 1597 del Codice Civile, che prevede la proroga annuale in assenza di formale disdetta tra le parti.
Nella stessa nota si esprime “disponibilità alla proroga” fino al 19 febbraio 2027, salvo diverse disposizioni che potessero intervenire.
Ed è proprio su questo passaggio che Antonini fonda la sua tesi: secondo il presidente del Trapani, la concessione sarebbe quindi automaticamente rinnovata e pienamente valida.
Il nodo giuridico: proroga automatica o atto formale?
Qui sta il punto.
Un conto è la disciplina generale delle locazioni tra privati (art. 1597 c.c.). Altro conto è una concessione di bene pubblico, regolata da norme amministrative e da un capitolato che prevede espressamente la necessità di atti formali.
La concessione dello stadio non è un semplice affitto tra soggetti privati, ma un rapporto con un ente pubblico. E nei rapporti con la pubblica amministrazione, le proroghe devono essere formalizzate con atti amministrativi espressi, soprattutto quando si tratta di utilizzo di un bene patrimoniale pubblico.
Il contratto stesso parla di rinnovo “sulla base dei documenti agli atti del Servizio di competenza”. Non di rinnovo per silenzio-assenso. Non di automatismo.
Il contesto: canoni contestati e decreti ingiuntivi
La vicenda non si svolge nel vuoto.
Il Libero Consorzio ha avviato:
procedura per il recupero dei canoni arretrati;
percorso per decreto ingiuntivo;
azioni sulle utenze non volturate.
Antonini sostiene invece che:
i canoni siano stati compensati con oltre 3 milioni di lavori eseguiti;
esista un contro-decreto ingiuntivo da parte della società;
l’attacco mediatico serva a destabilizzare la squadra.
Ma, anche qui, la compensazione con un ente pubblico non può essere presunta: necessita di un atto formale.
Cosa resta oggi
I fatti, al momento, sono questi:
Il contratto originario ha durata annuale.
È prevista possibilità di rinnovo.
La Provincia ha manifestato disponibilità alla proroga.
Ma in presenza di contenzioso economico e diffide, la situazione giuridica non è lineare.
La domanda vera non è chi “la spara più grossa”. La domanda è se esista o meno un atto amministrativo formalmente efficace che proroghi la concessione alle condizioni attuali.
Finché questa risposta non sarà cristallizzata in un atto chiaro e definitivo, la questione resterà sospesa tra interpretazioni giuridiche e dichiarazioni politiche.
E intanto, come sempre in questa storia, il campo sportivo è solo lo sfondo. La partita vera si gioca sulle carte.
Pala Daidone, il TAR non sospende la revoca. Antonini canta vittoria, ma il decreto dice altro
Andiamo all'altra vicenda. Valerio Antonini parla di prima vittoria al TAR sul caso Pala Daidone. Ma leggendo il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicato il 26 febbraio 2026, la realtà è decisamente più sfumata.
Il ricorso (n. 449/2026) presentato dalla Trapani Shark chiedeva la sospensione della determinazione dirigenziale n. 465 del 9 febbraio 2026 con cui il Comune di Trapani ha dichiarato la risoluzione, decadenza e/o revoca della concessione del palazzetto
Il Presidente del TAR ha effettivamente accolto l’istanza cautelare monocratica, ma solo in parte e per un profilo molto specifico: non ha sospeso la revoca della concessione.
Il decreto chiarisce che l’intervento urgente si limita a “procrastinare il termine di 15 giorni previsto nel quarto punto del dispositivo del provvedimento impugnato” fino alla camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026
Il motivo? L’“indeterminatezza della consistenza dei beni” rimasti all’interno dell’impianto non consentirebbe, allo stato, di determinare eventuali ragioni creditorie o debitorie tra le parti
Tradotto: il TAR interviene per evitare che, nel frattempo, si crei un danno nella ricostruzione dei rapporti economici legati ai beni presenti nel palazzetto. Ma la revoca della concessione resta in piedi.
Anzi, il decreto specifica che permane l’onere di vigilanza assunto dall’amministrazione comunale dopo l’immissione nel possesso dell’impianto, consentendo eventuali prelievi solo previa redazione di inventario sottoscritto da entrambe le parti
Non c’è, dunque, alcun annullamento né sospensione della revoca. C’è solo una misura temporanea e tecnica in attesa della decisione collegiale del 24 marzo.
Il cuore della partita resta tutto aperto. Ma, almeno per ora, il Pala Daidone non torna alla Trapani Shark. E la “vittoria” proclamata dal patron appare, più che altro, una sospensione dei tempi su un punto accessorio della vicenda.
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