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12/03/2026 10:02:00

Truffa sui bonus edilizi, la Cassazione conferma la misura interdittiva per Agliano

La Corte di Cassazione ha confermato la misura interdittiva nei confronti dell’imprenditore trapanese Riccardo Agliano, accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “bonus facciate”.

Con la sentenza n. 8573/2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dall’imprenditore contro l’ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato – riducendola a otto mesi – la misura del divieto di esercitare attività d’impresa.

 

Le accuse

Secondo l’impianto accusatorio, Agliano avrebbe dichiarato il falso negli attestati di congruità necessari per accedere allo sconto in fattura, attestando che i lavori fossero iniziati nel dicembre 2021 quando, in realtà, non lo erano.

Gli vengono contestate inoltre l’emissione di fatture per lavori mai eseguiti e l’impiego dei crediti d’imposta ottenuti – ritenuti fraudolenti – tramite cessione o compensazione, configurando anche l’ipotesi di autoriciclaggio.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Trapani, aveva portato nel luglio 2025 all’applicazione della misura interdittiva e al sequestro di beni e crediti per oltre 3,5 milioni di euro.

 

Le tesi della difesa

La difesa aveva sostenuto che non vi fosse alcuna frode ai danni dei condomini, che sarebbero stati consapevoli della normativa. Inoltre, aveva attribuito ai committenti i ritardi nell’avvio dei lavori e contestato l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di inizio lavori entro il 2021.

Secondo i legali, il pagamento effettuato tramite sconto in fattura entro il 2021 avrebbe comunque reso legittimo l’accesso al beneficio.

 

La decisione della Cassazione

La Corte ha respinto queste argomentazioni. Per i giudici, la truffa non è ai danni dei privati ma dello Stato: ciò che rileva è l’inganno nei confronti dell’amministrazione finanziaria attraverso documentazione falsa.

La Cassazione ha sottolineato che l’attestazione dell’inizio lavori costituisce una falsità ideologica consapevole, finalizzata ad assicurarsi il beneficio fiscale. Senza lo sconto in fattura – ottenuto tramite le attestazioni contestate – i condomini avrebbero potuto detrarre solo una parte della spesa realmente versata.

Con il rigetto del ricorso, la misura interdittiva resta dunque valida. Agliano è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.