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13/05/2026 09:12:00

Salaparuta, la Cassazione dà ragione alla DOP:  il territorio prevale sul marchio storico

La Corte di Cassazione ha messo fine alla lunga controversia tra il marchio “Duca di Salaparuta” e la Denominazione di Origine Controllata “Salaparuta”, confermando la validità della DOP e sancendo la prevalenza della denominazione geografica sul marchio commerciale nel quadro normativo applicabile al caso.

I giudici hanno recepito l’orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, stabilendo che il nome “Salaparuta”, in quanto legato a un territorio specifico, non può essere riservato in esclusiva a un singolo operatore economico, anche se titolare di un marchio storico e anteriore.

 

Il conflitto tra marchio e territorio

 

La vicenda rappresenta uno dei casi più significativi nel settore vitivinicolo italiano sul rapporto tra identità aziendale e tutela delle produzioni territoriali.

Da un lato c’è la storica cantina Duca di Salaparuta, fondata nel 1824 e oggi parte del gruppo Illva di Saronno, realtà che ha contribuito a costruire l’immagine del vino siciliano nel mondo. Dall’altro la DOC Salaparuta, riconosciuta ufficialmente nel 2006 per valorizzare i vini prodotti nell’area del comune belicino distrutto dal terremoto del 1968 e successivamente ricostruito.

La nascita della denominazione aveva dato origine al contenzioso: l’azienda sosteneva che l’utilizzo del nome “Salaparuta” da parte della DOC potesse generare confusione sul mercato e arrecare danni economici al marchio storico.

 

Il principio affermato dalla giustizia europea

 

Alla base della decisione vi è un principio centrale del diritto europeo: i nomi geografici collegati alle denominazioni d’origine appartengono al territorio e alla collettività, non a un singolo produttore.

La Corte di Giustizia UE aveva chiarito che, per controversie sorte prima dell’attuale disciplina europea, deve essere applicato il regolamento 1493/1999, che prevede la prevalenza della denominazione di origine sul marchio anteriore e impone la coesistenza tra i due segni distintivi.

Secondo questa impostazione, la notorietà di un marchio non è sufficiente a impedire l’utilizzo della denominazione geografica riconosciuta.

 

La conferma della DOC Salaparuta

 

Con la sentenza definitiva, la Cassazione ha respinto il ricorso della cantina e confermato la piena legittimità della DOP “Salaparuta”.

Il marchio “Duca di Salaparuta” continuerà quindi a esistere e a essere utilizzato dall’azienda, ma senza poter limitare l’impiego della denominazione territoriale da parte dei produttori che rientrano nell’area della DOC.

 

La soddisfazione del Consorzio

 

Soddisfazione è stata espressa dal Consorzio DOC Salaparuta. Il presidente Pietro Scalia ha sottolineato il valore simbolico della decisione, arrivata proprio nell’anno del ventesimo anniversario del riconoscimento ministeriale della denominazione.

Per il Consorzio, la sentenza rappresenta un passaggio importante per rafforzare identità, tutela e riconoscibilità del territorio e delle sue produzioni vitivinicole.