Il Tribunale di Trapani mette un punto fermo su una vicenda che negli ultimi mesi aveva acceso il dibattito tra famiglie, associazioni e istituzioni. I criteri adottati dal Distretto Socio-Sanitario 50 per l'organizzazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (Asacom) per gli alunni con disabilità sono discriminatori e devono essere disapplicati.
È quanto stabilisce la sentenza pubblicata il 30 giugno scorso, con cui il giudice ha accolto il ricorso collettivo promosso da Anffas Nazionale e Anffas Sicilia, d'intesa con Anffas Trapani, nei confronti del Comune di Trapani, quale ente capofila del Distretto: la decisione conferma il provvedimento cautelare già ottenuto nei mesi scorsi e rappresenta un precedente significativo nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.
La vicenda aveva preso avvio all'inizio dell'anno scolastico, quando numerose famiglie avevano denunciato una drastica riduzione delle ore di assistenza previste nei Piani Educativi Individualizzati (PEI). Il Comitato dei Sindaci del Distretto 50 aveva infatti approvato criteri uniformi per l'erogazione del servizio Asacom, introducendo fasce orarie standard e limitazioni che, secondo Anffas, finivano per comprimere un diritto fondamentale. Una situazione già raccontata nei mesi scorsi, quando il Tribunale era intervenuto in via cautelare rilevando i primi profili di illegittimità.
Al centro della sentenza vi sono due aspetti ritenuti incompatibili con la normativa vigente. Il primo riguarda il divieto, previsto come regola generale, della contemporanea presenza dell'assistente all'autonomia e dell'insegnante di sostegno, consentita soltanto entro un limite del 10% delle ore. Per il Tribunale, si tratta di un'impostazione fondata sull'erronea convinzione che le due figure siano intercambiabili, mentre svolgono funzioni diverse e complementari e devono operare insieme quando ciò è previsto dal PEI.
Il secondo punto riguarda la scelta del Distretto di limitare il servizio ai soli alunni riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104, escludendo quelli con riconoscimento ai sensi del comma 1 anche quando il Gruppo di Lavoro Operativo ne aveva stabilito la necessità. Anche questa limitazione è stata giudicata illegittima, perché la legge demanda esclusivamente al GLO il compito di individuare e quantificare i sostegni necessari attraverso il Piano Educativo Individualizzato.
La sentenza ribadisce inoltre un principio destinato ad avere ricadute anche oltre il caso trapanese: gli enti locali non possono modificare unilateralmente il contenuto dei PEI né ridurre i sostegni previsti invocando esigenze organizzative o di bilancio. Il diritto all'inclusione scolastica, sottolinea il giudice, non può essere subordinato a criteri economici.
Per il Tribunale, proprio quei criteri generali approvati dal Comitato dei Sindaci hanno prodotto una "contrazione, se non una totale esclusione" delle ore di assistenza previste per numerosi studenti, configurando una discriminazione indiretta collettiva ai sensi della legge 67 del 2006. Da qui l'intimazione al Comune di Trapani di cessare la condotta discriminatoria e di disapplicare i criteri contestati.
Soddisfazione è stata espressa da Anffas: "Questa vicenda nasce dalle numerose segnalazioni raccolte dallo Sportello Antidiscriminazione di Anffas Trapani", afferma il presidente nazionale Roberto Speziale, sottolineando come la decisione non tuteli soltanto i singoli ricorrenti ma rimuova all'origine il sistema che aveva determinato la riduzione dei sostegni.
Per Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia, la pronuncia rappresenta un possibile punto di svolta per tutta la regione, dove negli ultimi anni non sono mancati ritardi e criticità nell'attivazione del servizio Asacom.
Basilio Calabrese, presidente di Anffas Trapani, parla invece di "un risultato che restituisce fiducia alle famiglie", ricordando il lavoro svolto insieme allo Sportello Antidiscriminazione per accompagnare i genitori nel percorso giudiziario.
La sentenza assume un rilievo che va oltre il Distretto Socio-Sanitario 50, che comprende Trapani, Erice, Paceco, Misiliscemi, Valderice, Custonaci, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo e Favignana.
Il principio affermato dal Tribunale è destinato infatti a incidere sulle modalità con cui i servizi di assistenza scolastica saranno organizzati anche in futuro: il Piano Educativo Individualizzato non può essere ridimensionato da decisioni amministrative generali, perché i diritti degli alunni con disabilità non possono essere compressi in nome dell'organizzazione o della sostenibilità economica.