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19/03/2020 18:11:00

Ecco le misure del decreto "Cura Italia": cassa integrazione, congedi, mutui sospesi ...

 Finalmente il 17 Marzo 2020 il governo ha partorito, letteralmente, il tanto atteso Decreto “Cura Italia”.

Si tratta di un decreto complesso, corposo nel suo genere e di difficile interpretazione che prevede una serie di interventi volti a risollevare, lo si spera, aziende e dipendenti dall’emergenza pandemica Covid-19.

Lo stesso prevede in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti misure

 

●       Assegno ordinario per aziende da  5 a 50 dipendenti per un periodo massimo di 9 settimane;

●       Cassa integrazione in deroga per tutte le aziende che non posseggono i requisiti della Cassa integrazione ordinaria (quindi è ammessa anche per le aziende che hanno un solo dipendente) e la durata massima, come nel primo caso, è di 9 settimane (80% retribuzione);

●       Congedo parentale di 15 giorni con il 50% di retribuzione per i genitori del settore privato per I figli fino a 12 anni. Il limite di età non si applica per i figli con disabilità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado. In alternativa, bonus baby sitting di € 600,00;

●       Congedo parentale per il settore pubblico commisurata e stabilita in base al comparto pubblico di appartenza.  In alternativa, bonus baby sitting di di € 600,00 elevato ad € 1000,00 per il personale sanitario;

 

●       Premio ai lavoratori dipendenti. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;

 

●       Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;

 

●       Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa pari ad € 600,00 solo per il mese di marzo ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

●       Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali stessa indennità di cui sopra,;

●       Indennità lavoratori del settore agricolo come sopra;

●       Indennità iscritti alle gestioni artigiani e commercianti come sopra;

 

●       Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104  Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa  è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;

 

●       Differimento scadenze per tutte le imprese il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;

●       Sospensioni senza limiti per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate.

I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse ;

●       Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo Entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

●       Altri soggetti, diversi da quelli sopra elencati termine del 20 marzo;

 

●       Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini

 

●       Divieto di licenziamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licemziamento per giustificato motivo oggettivo è sospeso per 60 giorni;

 

●       Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini: Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.  Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

 

●       Credito d’imposta per botteghe e negozi Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 che sono stati costretti a chiudere l’attività a seguito di una norma di legge sul Coronavirus;

 

●       Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

 

●       (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) (solo perchè lo Stato ci vuole bene!!) Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

                                                       Dott. Gianfranco Valenti

                                               Dott.ssa Stefania Barbera



Economia | 2024-04-21 13:00:00
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