Entra in vigore da oggi il reato autonomo di femminicidio, insieme a un pacchetto di nuove misure che rafforzano in modo significativo la tutela penale delle donne contro la violenza di genere. Si tratta di una riforma profonda, che incide sia sul diritto penale sostanziale sia sulle regole della procedura.
Il nuovo reato di femminicidio
La legge introduce una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, distinta da quella ordinaria. È femminicidio l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso:
- come atto di discriminazione, odio o prevaricazione;
- attraverso comportamenti di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;
- in relazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire un rapporto affettivo;
- come conseguenza della limitazione delle libertà personali della vittima.
Non si tratta quindi di un’aggravante dell’omicidio, ma di un reato a sé stante, costruito intorno alla matrice di genere della violenza.
La pena: ergastolo automatico
Per il femminicidio la legge prevede direttamente la pena dell’ergastolo, senza una cornice edittale con minimo e massimo. È una scelta netta del legislatore, che punta a una risposta sanzionatoria massima, simbolica e repressiva, nei confronti di questo tipo di delitti.
Maltrattamenti: vittime e aggravanti
Viene modificato anche il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Le novità principali sono due:
- l’estensione delle vittime tutelate, includendo anche i non conviventi quando vi sia un rapporto di filiazione con l’autore del reato;
- l’introduzione di una nuova circostanza aggravante quando i maltrattamenti sono commessi con le modalità tipiche del femminicidio (controllo, dominio, odio di genere).
È inoltre prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il delitto.
Aumenti di pena per molti reati
La riforma introduce un aumento di pena da un terzo alla metà per numerosi reati, se commessi con le modalità riconducibili al femminicidio. Tra questi:
- lesioni personali, gravi e gravissime;
- mutilazioni genitali femminili;
- deformazione permanente del viso;
- omicidio preterintenzionale;
- interruzione di gravidanza non consensuale.
Per altri reati gli aumenti sono ancora più incisivi:
- violenza sessuale: aumento di un terzo;
- atti persecutori (stalking): aumento da un terzo fino a due terzi;
- revenge porn (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti): aumento da un terzo a due terzi.
Le novità procedurali: più diritti per la vittima
Sul piano della procedura penale, la legge rafforza il ruolo della persona offesa.
In particolare viene introdotto l’obbligo di informazione della vittima in tutti i casi di possibile patteggiamento per i reati interessati, dai maltrattamenti alla violenza sessuale. Una misura che punta a evitare decisioni processuali “silenziose” e a garantire maggiore trasparenza.
Una svolta simbolica e giuridica
Con l’introduzione del reato di femminicidio, il legislatore compie una scelta di forte impatto: riconoscere esplicitamente che esiste una violenza strutturale contro le donne, fondata sul controllo e sulla negazione della libertà.
Resta ora centrale il nodo dell’applicazione concreta delle norme, dell’effettiva protezione delle vittime e della capacità del sistema giudiziario di prevenire, prima ancora che punire, la violenza di genere.