L’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione ha riformulato il quesito referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati, richiesto da oltre 500.000 cittadini.
Il nuovo testo del quesito recita: "Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, comma 10; 102, comma 1; 104; 105; 106, comma 3; 107, comma 1; e 110 della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?"
Di seguito, i principali contenuti della legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025:
- Art. 87, c.10: il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
- Art. 102, c.1: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, che disciplinano anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
- Art. 104 (integralmente sostituito): la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente, composto dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. I Consigli superiori della magistratura sono presieduti dal Presidente della Repubblica e includono membri designati a sorte da elenchi compilati dal Parlamento. Ogni Consiglio elegge un vicepresidente tra i membri sorteggiati.
- Art. 105 (integralmente sostituito): ciascun Consiglio superiore della magistratura gestisce assunzioni, trasferimenti e valutazioni dei magistrati. La giurisdizione disciplinare spetta all’Alta Corte disciplinare, composta da giudici nominati dal Presidente della Repubblica, estratti a sorte dal Parlamento e magistrati sorteggiati dalle rispettive carriere. La Corte elegge il proprio presidente e ha durata quadriennale; le sentenze possono essere impugnate solo davanti alla stessa Alta Corte, escludendo i giudici che hanno partecipato alla decisione contestata.
- Art. 106, c.3: su designazione del CSM giudicante possono essere chiamati a ricoprire ruoli di consiglieri di cassazione professori universitari, magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio e avvocati iscritti negli albi speciali.
- Art. 110, c.1: al Ministro della Giustizia spettano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nel rispetto delle competenze dei Consigli superiori della magistratura.
Il cuore della riforma riguarda l’articolo 87, comma 10, che separa le due carriere in magistrati requirenti e giudicanti, e l’articolo 105, che istituisce l’Alta Corte disciplinare. La legge mantiene il ruolo della classe politica nella nomina dei membri laici dei Consigli, raddoppiandoli in due CSM.
Il nuovo quesito, più chiaro rispetto alla versione originale, richiede comunque una conoscenza approfondita della materia per una scelta consapevole, considerando i pesi e contrappesi della democrazia.
Vittorio Alfieri